Il querelante riferisce che il 12 novembre 2015 si trovava a una cena di lavoro con il suo supervisore diretto. Questi dichiarava di essere maestro di arti marziali e si offriva di mostrare alcune tecniche. Dapprima le praticava su un altro soggetto e poi sulla persona offesa. In particolare, sferrava un colpo alla gola, costituente parte della tecnica di strangolamento per difesa. Questi sentiva un forte dolore ed avvertiva il maestro, ma veniva prontamente rassicurato. Il giorno successivo, gli ribadiva che il dolore era persistente, ma l’imputato lo attribuiva a un mal di gola.
Su consiglio di alcuni medici del congresso, il giorno successivo la vittima si recava al Pronto Soccorso, dove veniva riscontrata “paralisi traumatica delle corde vocali sinistre”, diagnosi confermata da una successiva visita specialistica. Da allora in poi, nonostante la logopedia, non recuperava le corde vocali e funzionavano solo le corde vocali di destra, per cui a fine giornata diventava afono, subendo conseguenti problemi sul posto di lavoro fino a doversi dimettere.
La vicenda giuridico
Il Tribunale di Napoli confermava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 22 novembre 2021, con cui il maestro di arti marziali era stato condannato alla pena di euro millequattrocento di multa in relazione al reato di cui all‘art. 590 cod. pen. Dichiarandosi maestro di arti marziali, a fini dimostrativi nel praticare sulla persona offesa tre diverse mosse (una sul braccio e due sul collo – colpo secco con rotazione), gli provocava “cervicalgia con disfagia post traumatica con paralisi traumatica (colpo al collo) delle corde vocali sinistre, modesta asimmetria della rima glottidea, saltuari episodi di deficit deglutitori”.
L’intervento della Cassazione
L’imputato lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento all’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Ca.An. e To.Al. La censura coglie nel segno.
I Giudici di merito hanno ritenuto inattendibile il teste di difesa To.Al., secondo il quale doveva escludersi che l’imputato avesse praticato arti marziali col soggetto vittima di lesioni. Il Tribunale ha poi ritenuto del tutto irrilevante la testimonianza di Ca.An. (ascoltato nel corso del giudizio di secondo grado), in quanto contraddistinta da plurime dichiarazioni di non ricordare l’accaduto.
Al riguardo, con l’atto di appello la difesa dell’imputato aveva sviluppato un ampio ed articolato motivo di gravame, sottolineando che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, Ca.An. aveva esplicitamente e chiaramente escluso di avere notato l’esecuzione di mosse di arti marziali da parte dell’imputato la sera del 12 novembre 2015 e che anche il giorno successivo non era accaduto nulla di particolare. Riferiva altresì di aver assistito nel 2016 a un’accesa discussione tra l’imputato e la parte offesa, nel corso della quale quest’ultimo aveva urlato contro il primo. Si trattava, pertanto, di una testimonianza – documentata mediante allegazione del relativo verbale ai fini dell’autosufficienza – che risultava sostanzialmente convergente con quella di To.Al. non solo sul tema dell’effettiva realizzazione dell’episodio incriminato, ma anche sull’esistenza di forti contrasti tra l’imputato e il soggetto passivo.
L’apparato argomentativo è del tutto mancante
Ebbene, nella sentenza impugnata non si è fornita risposta a tali rilievi, a dire del ricorrente incidenti sull’attendibilità della persona offesa, che non aveva mai menzionato i suoi precedenti dissapori con l’imputato. Né il Tribunale ha replicato alle doglianze difensive, con le quali si evidenziava l’inesistenza di pregressi rapporti lavorativi tra l’imputato e il teste To.Al., al fine di confutare la ritenuta inattendibilità del teste, sebbene fosse emerso che quest’ultimo fosse un dipendente della società di servizi che annoverava tra i propri clienti principali l’azienda farmaceutica di Basilea, della quale l’imputato era responsabile manager.
Tali circostanze rendono l’apparato argomentativo posto a sostegno della sentenza impugnata del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice, per cui ricorre un’ipotesi di motivazione del tutto assente o meramente apparente.
La sentenza omette del tutto di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi prospettati dalla difesa dell’imputato di portata tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.
Ad ogni modo, al momento della decisione a commento, il reato in esame è estinto per prescrizione e dunque la sentenza impugnata viene annullata agli effetti penali e rinviata al Giudice civile competente per valore in grado di Appello, essendo venuta meno la ragione dell’attrazione dell’azione civile nel procedimento penale (Cassazione penale, sez. IV, dep. 17/01/2024, n.1953).
Avv. Emanuela Foligno
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