Principio di acquisizione della prova, il giudice deve valutare i documenti anche se ritirati

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Il principio di acquisizione della prova impone al giudice di valutare i documenti prodotti in giudizio, anche se successivamente ritirati dalla parte che li ha introdotti. Non è ammesso far ricadere sulla controparte le conseguenze di tale ritiro (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 marzo 2025, n. 6649).

Il fatto

La paziente è stata operata all’ospedale di Anzio il 6/9/2008 per una resezione intestinale e è stata dimessa il 29/9/2008. Tuttavia, è stata nuovamente ricoverata circa un mese dopo e sottoposta ad un nuovo intervento per diverticolite, a seguito del quale ha però avuto un grave peggioramento delle condizioni di salute, che hanno imposto un terzo intervento, eseguito da un diverso medico, e poi un quarto, fino a che è stata trasferita in gravi condizioni all’Ospedale di Velletri dove è deceduta.

Gli eredi chiamano in causa davanti al tribunale di Velletri il medico che aveva eseguito i primi due interventi e la ASL. Il medico, a sua volta, chiama in garanzia due compagnie assicuratrici.

Il Tribunale di Velletri, previa CTU medico-legale, ha accolto la domanda ed ha condannato il medico al risarcimento dei danni, ma ha accolto la domanda di manleva e condannato la compagnia Assicurazioni Milanese a tenerlo indenne. Ha, invece, rigettato la domanda di manleva verso la assicurazione UGF.

La Corte di appello di Roma ha accolto l’appello principale ed ha rigettato la domanda di manleva del medico verso la società di assicurazioni Milanese, ma ha invece respinto le altre impugnazioni.

Il sanitario si rivolge al vaglio della Cassazione

Secondo il medico, poiché gli veniva contestato di avere eseguito tardivamente il secondo intervento, egli aveva eccepito che dalla cartella clinica tale urgenza non risultava; che cioè quanto emergeva dalla cartella era nel senso che l’intervento non era urgente.

La Corte d’appello, però, ha replicato di non potere accedere alla cartella clinica in quanto, pur essendo tale atto stato depositato dagli attori in primo grado, era stato poi dai medesimi attori ritirato insieme al fascicolo di parte e non più depositato. Da ciò derivava che non è stato assolto l’onere della prova da parte del medico medesimo.

Costui contesta questo ragionamento, osservando come la prova, una volta acquisita agli atti, deve considerarsi disponibile, senza che possa incidere sulla sua disponibilità la circostanza che la parte l’ha ritirata sottraendola alla valutazione del giudice, con conseguente infondatezza della ratio decidendi, che invece sostiene il contrario.

Il ragionamento è fondato. La Corte di Roma non ha potuto esaminare la cartella clinica e ne ha tratto la conclusione che non è quindi assolto l’onere della prova a carico degli appellanti della fondatezza della loro impugnazione.

Il principio di acquisizione della prova

L’atto era stato acquisito al processo, perché depositato dagli attori. È principio di diritto che nel sistema vigente opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il Giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio.

Ne consegue che la parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l’onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all’altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario (Cass. sez. Un. 28498/2005).

Detto in altri termini, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” – che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Cass. SU 4835/ 2023).

Questo significa che la Corte di Appello non poteva rifiutarsi di valutare il documento di prova adducendo che non era più agli atti in quanto ritirato dalla parte che l’aveva prodotto, e non era più stato depositato. E soprattutto non poteva far ricadere le conseguenze di questa scelta difensiva degli attori (che prima depositano la cartella clinica e poi la ritirano) sulla controparte, dicendo che è quest’ultima a non avere dunque assolto all’onere della prova.

La chiamata in garanzia dell’assicurazione

Sulla chiamata in garanzia dell’assicurazione, quest’ultima, sin dall’inizio, aveva eccepito che la polizza non poteva operare a causa della reticenza dell’assicurato, che non aveva tempestivamente comunicato la possibilità di una azione nei suoi confronti. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che non vi fossero prove del fatto che, dopo l’intervento, il dottore poteva sospettare che gli facessero causa per danni.

Invece, la Corte di Appello ha ritenuto il contrario: il medico doveva sapere, doveva essere consapevole che gli avrebbero fatto causa, e la circostanza che la paziente fosse poi morta in un diverso ospedale non era indicativa del contrario in quanto quell’ospedale orbitava nella medesima ASL, circostanza questa che fa presumere che la notizia della morte fosse nota anche al medico convenuto a giudizio.

Si tratta, comunque, di un elemento poco indicativo della conoscibilità del fatto. La Corte di Appello ha sostenuto che, proprio in quanto la donna era uscita dai due interventi effettuati in gravi condizioni, il medico che ha svolto i primi due interventi avrebbe dovuto prevedere che gli avrebbero fatto causa, e dunque avrebbe dovuto avvisare la sua assicurazione.

La consapevolezza di potere essere esposti ad una azione di risarcimento

Anche questa contestazione è fondata. Era, sì, onere dell’assicurato dare notizia della possibilità di subire una richiesta di risarcimento, appena avutane conoscenza. Ciò in base alle condizioni di polizza riportare in ricorso. Tuttavia, è regola che l’accertamento della consapevolezza dell’assicurato circa la possibilità che gli pervenga una richiesta di risarcimento va fatto ex ante, ovviamente, e non ex post, ossia dopo che la richiesta è stata effettivamente fatta (Cass. 20997/ 2023). Inoltre, la consapevolezza, o anche la percezione, di potere essere esposti ad una azione di risarcimento, presuppongono che si siano verificati fatti che quella percezione giustificano, come, ad esempio, le rimostranze del paziente o dei suoi familiari (Cass. 23961/ 2022).

Infine, la colpa dell’assicurato (nel non avere dato notizia) deve essere grave (Cass. 12086/2015), ossia deve fondarsi sulla erronea valutazione di elementi dai quali era facile o di comune esperienza dedurre che il medico avrebbe potuto essere esposto ad un’azione di responsabilità.

In questo caso, la Corte di Appello ha ritenuto che il medico avrebbe dovuto percepire che gli sarebbe stata fatta causa (poi iniziata, significativamente, due anni dopo il suo intervento) dal fatto che la paziente è uscita dall’intervento in gravi condizioni.

Da una premessa giuridica non si può trarre una conclusione fattuale

Ma, questa sola circostanza non è sufficiente per poter dire che il medico sapeva e non ha avvisato la sua assicurazione: non può ricavarsi da tale sola circostanza che egli avrebbe dovuto sospettare una futura azione o richiesta di risarcimento nei suoi confronti, e ciò in quanto la gravità delle condizioni di salute di un paziente, a seguito dell’intervento, non indica necessariamente una responsabilità del medico, né indica, di per sé, che il paziente o suoi eredi faranno causa.

Non può affermarsi che il medico avrebbe dovuto sapere della morte della paziente, avvenuta in altro ospedale, in quanto entrambi i nosocomi appartengono alla medesima ASL: circostanza, questa, poco indicativa anche essa ai fini induttivi, posto che l’appartenenza è un dato giuridico che non risolve la distanza fisica. Non si può dire che ciò che accade in uno dei due ospedali, distanti tra loro, si presume che si sappia anche nell’altro, per via di un dato meramente organizzativo, quale l’appartenenza alla medesima ASL.

Da una premessa giuridica (i due ospedali appartengono alla medesima struttura) non si può trarre una conclusione fattuale (quindi ciò che avviene nell’uno è conosciuto da quelli che stanno nell’altro).

La Cassazione accoglie il ricorso del medico e rinvia la decisione alla Corte di Appello.

Avv. Emanuela Foligno

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