Il principio di non dispersione della prova nel processo civile

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Il principio di non dispersione della prova si applica anche per i documenti e comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 ottobre 2024, n. 26298).

I fatti

L’Azienda Sanitaria Locale ha presentato opposizione davanti al Tribunale di Nocera Inferiore contro il decreto ingiuntivo n. 2175/09, emesso dallo stesso Tribunale, con cui la Casa di Cura Angrisani s.r.l. le aveva ingiunto il pagamento della somma di 601.705,34 euro, oltre interessi, competenze professionali e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni fornite agli assistiti nel mese di dicembre 2008, a seguito di specifiche richieste/impegnative dell’Ente sanitario.

L’Azienda opponente, dopo aver evidenziato che tra le parti era stato stipulato un contratto il 31/10/08 che regolava il rapporto per l’anno 2008 e che prevedeva l’obbligo per il privato di non superare il limite di spesa, ha contestato parzialmente la somma ingiunta. Ha sostenuto che la struttura privata aveva oltrepassato il tetto di spesa per il 2008 per un ammontare di 195.461,94 euro, pertanto le spettava solo il minore importo di 389.418,41 euro, rispetto alla somma ingiunta di 601.705,34 euro.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale, preso atto del fatto che le contestazioni dell’ASL riguardavano esclusivamente la porzione di somma asseritamente oggetto di sforamento del tetto di spesa, e quindi rilevata la mancata contestazione da parte dell’ASL del minore importo di 389.418,41 euro, concedeva la parziale provvisoria esecutività limitatamente al suddetto minore importo.

Con ulteriore successiva ordinanza istruttoria del 13/09/2016, il Tribunale, ritenendolo necessario ai fini della formazione del proprio convincimento sulla vicenda, invitava le parti a depositare agli atti del giudizio ulteriore documentazione, tra cui il contratto (già richiamato dalla stessa ASL opponente quale presunta fonte dell’invocato limite di spesa), intervenuto tra le parti in data 31/10/2008.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Nocera Inferiore (sent. n. 2187/2017) rigettava l’opposizione della ASL e confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

La Corte d’appello di Salerno (sent. n. 21/2022),in integrale riforma della sentenza di prime cure, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo opposto (senza condannare l’ASL nemmeno al pagamento del minore importo da questa non contestato) e ha condannato la società appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Nello specifico, i Giudici di appello hanno ritenuto sfornita di prova l’esistenza di un valido ed efficace rapporto tra le parti, perché:

  • a) il contratto intervenuto tra le parti non avrebbe potuto essere valutato dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nel sollecitare le parti al relativo deposito, violando così i principi di cui all’art. 2697 c.c..
  • b) il contratto non risulta depositato dall’appellata agli atti del giudizio di appello.
  • c) non sarebbe stata raggiunta finanche la prova dell’accreditamento della struttura, presupposto per l’instaurazione del rapporto contrattuale.

Il ricorso in Cassazione

La Casa di Cura propone ricorso per Cassazione. Censura la sentenza nella parte in cui ha rilevato, senza che fosse stato svolto alcun motivo di gravame in proposito, la erroneità della decisione del Tribunale di richiedere d’ufficio il deposito di alcuni documenti, tra cui il contratto tra le parti in causa; osserva che le nullità meramente procedimentali, laddove non sanate o sanabili, determinano la nullità della sentenza (non certo la sua inesistenza giuridica) ma che tale nullità non può essere rilevata di ufficio dal Giudice di appello in assenza di un motivo di impugnazione.

Denuncia, inoltre che il contratto in parola, è stato depositato nel fascicolo telematico di primo grado, r.g. n. 4943/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore che non vi sarebbe stato alcun onere per l’appellante di depositarli nuovamente in appello perché parte del fascicolo telematico di primo grado che viene d’ufficio acquisito dalla Corte di secondo grado.

Le censure sono fondate.

Contrariamente a quanto deciso dalla Corte d’appello, la Casa di Cura ha documentato di aver depositato telematicamente il contratto del 21/10/2008 in prime cure, e che, pertanto, la stessa parte non aveva alcun onere di depositare nuovamente il contratto dell’ottobre 2008 intercorso con l’Azienda Sanitaria, in secondo grado.

Il ragionamento dei Giudici di appello non è corretto sia con riferimento al fascicolo cartaceo di parte, tenuto conto che la struttura odierna ricorrente lo aveva depositato nuovamente in grado di appello, sia con riferimento al deposito telematico, deposito nel quale pacificamente confluiscono anche i documenti di parte, purché depositati – appunto – telematicamente in primo grado e raccolti, pertanto, nel fascicolo d’ufficio.

Il principio di non dispersione della prova

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di non dispersione della prova – che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il Giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Cass. Sez. U, 16/02/2023 n. 4835).

Riguardo, invece, all’accreditamento della Casa di Cura, la circostanza non è stata posta in discussione dalle deduzioni della ASL, odierna controricorrente, la quale con l’atto di appello aveva dato conto, non solo della sua sussistenza, ma anche del fatto che il protocollo di intesa, relativo alla macroarea cui l’appellata appartiene, gli era pienamente opponibile, nella sua qualità di centro provvisoriamente accreditato, e soprattutto, aveva dato atto dell’esistenza tra le parti di un contratto recante la disciplina del rapporto per l’anno 2008 (quello appunto stipulato in data 31/10/2008,) che tra i presupposti prevedeva proprio l’accreditamento della struttura contraente.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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