Polizze assicurative, diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati

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Viene citata a giudizio la Casa di Cura Maria Cecilia Hospital Spa e due medici per i danni patiti a seguito del decesso del paziente, asseritamente ricondotto a responsabilità colposa in sede di esecuzione dell’intervento chirurgico di sostituzione di valvola aortica. In tema di polizze assicurative per la responsabilità civile, la Corte di Cassazione rammenta la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.

La vicenda giudiziaria

La struttura sanitaria e i medici convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero e ottennero di chiamare in causa, rispettivamente, AMTrust Europe Limited e Assicuratrice Milanese Spa, al fine di vedersi tenere indenni.

In particolare, Assicuratrice Milanese eccepiva la inoperatività delle polizze assicurative stipulate nei confronti dei due medici. E ciò sia in relazione alla azione diretta dei danneggiati, sia in relazione alla azione di rivalsa della struttura: nel primo caso, in quanto la copertura assicurativa era stata riconosciuta “a secondo rischio”; nel secondo caso, in quanto la copertura assicurativa avrebbe garantito per le ipotesi di rivalsa della struttura sanitaria in ipotesi (non configurata nella specie) di colpa grave.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del febbraio 2017, accertava la riconducibilità causale del decesso del paziente alla responsabilità colposa dei medici convenuti nella misura del 50%, per l’effetto condannava i medesimi e Maria Cecilia Hospital al risarcimento dei danni patiti dagli attori. Inoltre dichiarava la Compagnia AMTrust tenuta a manlevare Maria Cecilia Hospital e confermava l’operatività “a primo rischio” della polizza assicurativa stipulata da uno dei due medici con l’Assicuratrice Milanese, tanto riguardo alla azione diretta dei danneggiati, che a quella di rivalsa della struttura. Invece rigettava la domanda di manleva avanzata dall’altro medico nei confronti dell’Assicuratrice Milanese; accoglieva la domanda di regresso avanzata dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici convenuti, nei limiti delle rispettive quote di responsabilità.

Successivamente, la Corte di Appello di Bologna (sent. 25/8/2021), accoglieva solo in parte l’appello incidentale di uno dei medici e parzialmente riformava la sentenza di primo grado, condannando l’Assicuratrice Milanese Spa a tenerlo indenne.

Il ricorso in Cassazione

La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che la copertura assicurativa di cui alle polizze (aventi analogo contenuto) di entrambi i medici operava “a primo rischio” nei limiti della quota di responsabilità e ciò anche in caso di assenza di polizza della struttura sanitaria o in caso di insolvenza di quest’ultima; operava, invece, “a secondo rischio” (al di là del massimale di altra assicurazione stipulata a favore del medico) nella sola ipotesi in cui il medico debba rispondere oltre i limiti della propria quota.

L’Assicurazione Milanese si rivolge alla Corte di Cassazione. La ricorrente sostiene che, ricadendo la res controversa su un diritto eterodeterminato – nella specie, diritto di credito discendente dal contratto di assicurazione – la causa petendi sarebbe identificata alla luce della specifica polizza assicurativa posta a fondamento della pretesa azionata; pertanto, la domanda di garanzia avanzata dal medico e fondata sul contratto concluso il 16/3/2005 e scaduto il 15/03/2012 (documentato nella polizza n. 130.05.1214) essendo diversa rispetto alla domanda di garanzia avanzata in primo grado, fondata, invece, sul distinto contratto di assicurazione stipulato il 16/3/2012 (documentato nella polizza 130.12.1563), avrebbe dovuto essere dichiara inammissibile in quanto ‘domanda nuova’ avanzata per la prima volta in appello.

Distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati

La censura è corretta. La Corte di Cassazione rammenta innanzitutto la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.
I diritti autodeterminati sono quelli in cui la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale, rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della causa petendi.
I diritti eterodeterminati sono quelli in cui assume rilevanza, ai fini della sua identificazione, la specificità del fatto costitutivo da cui il diritto scaturisce.
A fronte di un identico petitum, infatti, possono radicarsi pretese differenti in quanto fondate su distinti fatti generatori. Concorrono a identificare la causa petendi all’interno dei diritti eterodeterminati il fatto costitutivo della pretesa azionata, nonché il bene della vita anelato dal privato.

Ciò posto, il diritto di credito azionato da medico assicurato con Assicurazione Milanese nel giudizio di primo grado (diritto di essere manlevato) trova origine propriamente nella polizza n. 130.12.1536 stipulata il 16 marzo 2012 e allegata alla comparsa di costituzione e risposta con la quale è stata proposta la chiamata in causa del terzo ai fini di manleva; polizza che esclude, chiaramente (e incontestatamente), la copertura assicurativa in relazione agli “accertamenti diagnostici invasivi e agli interventi chirurgici”.

Dunque, viene in rilievo un diritto eterodeterminato la cui causa petendi è individuata specificamente dalla polizza assicurativa.

Il contratto assicurativo per la responsabilità civile

La proposizione soltanto in appello, da parte del medico della domanda di manleva nei confronti della Assicuratrice Milanese Spa fondata sulla polizza n. 130.05.1214 con decorrenza dal 16 marzo 2005, ossia su contratto di assicurazione per la responsabilità civile diverso da quello fatto valere in primo grado (cioè la polizza n. 130.12.1536 stipulata il 16 marzo 2012, che escludeva dalla copertura assicurativa in relazione gli “accertamenti diagnostici invasivi e gli interventi chirurgici”), integra, dunque, una domanda nuova vietata ed ha, quindi, errato il Giudice di Appello a ritenerla ammissibile e fondare su di essa la propria pronuncia sul rapporto assicurativo inter partes.

Inoltre, la Suprema Corte pone l’accento sull’oggetto del contratto assicurativo per la responsabilità civile ed evidenzia che se l’oggetto del contratto di assicurazione è quello di tenere indenne l’assicurato a fronte di un evento pregiudizievole futuro ed incerto, è evidente che subordinare in via pattizia l’obbligo indennitario al verificarsi delle sole condotte colpose dell’assicurato connotate da colpa grave concorre a delimitare l’area del rischio garantito, in via diretta e immediata, e a “limitare” non tanto la responsabilità dell’assicuratore, quanto piuttosto la sussistenza dell’obbligo indennitario, soltanto in via indiretta e mediata.

Tale previsione contrattuale non è da considerarsi vessatoria.

Conclusivamente, viene cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte.

Avv. Emanuela Foligno

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