La disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, pertanto il giudice di merito non può rilevare di ufficio una ragione di nullità diversa da quella eccepita dalla parte
La vicenda
La Corte d’Appello di Roma aveva respinto il reclamo proposto da un lavoratore contro la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dal Ministero degli Affari Esteri, per gravissime irregolarità commesse nella qualità di funzionario amministrativo del Consolato generale d’Italia all’estero, nel rilascio di visti per l’ingresso in Italia.
La Corte d’appello aveva ritenuto che, nonostante il proscioglimento per prescrizione pronunciato in sede penale, gli atti provenienti dal Tribunale penale e valutati in sede disciplinare, attestassero appieno le condotte perseguite e supportassero la scelta della P.A. di adottare la massima sanzione nei confronti del suo dipendente.
Il ricorso per Cassazione
Contro tale decisione quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’errore commesso dalla corte di merito che anziché valutare autonomamente i fatti contestati si era limitato a richiamare quanto affermato dal giudice penale in ordine alla propria responsabilità.
Ma la censura non è stata accolta. A giudizio degli Ermellini (Sezione Lavoro, sentenza n. 8/20) i giudici dell’appello avevano dato un’ampia valutazione dei fatti oggetto di contestazione, riportando stralci del provvedimento di licenziamento intimato dal Ministero.
Sotto altro aspetto, il ricorrente sosteneva che il procedimento disciplinare era viziato perché riattivato, dopo la sentenza penale definitiva, oltre il termine di sessanta giorni, in violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, n. 4 e art. 55-ter, n. 4, e si era concluso oltre il termine di 180 giorni in violazione ancora del disposto dell’art. 55-ter, n. 4.
Tali censure non erano mai state sollevate nei precedenti gradi di merito, ma a detta del ricorrente il giudice le avrebbe potute rilevare d’ufficio in quanto relative a nullità c.d. di protezione.
Ebbene neppure tale assunto è stato condiviso. È ormai noto il principio di diritto secondo cui “la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa (…), non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte” (Cass. 24 marzo 2017, n. 7687; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23869; Cass. 5 aprile 2019, n. 9675; Cass. 11 luglio 2019, n. 18705).
Ciò esclude dunque, la rilevazione anche delle nullità c.d. di protezione e ha reso pertanto inammissibili i corrispondenti profili di censura prospettati ex novo dal ricorrentecol ricorso ai giudici di legittimità.
La redazione giuridica
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