Il ciclomotore urta con la ruota anteriore un tombino sporgente dalla sede stradale di circa 7-8 centimetri.
Il caso
Alle ore 13,00 del 5 ottobre 1997, in località Magrè di Schio, si verificava il sinistro stradale che la vittima attribuiva come residuo di lavori pubblici non ultimati, essendo il tombino sporgente non segnalato e non visibile.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 752/2014, rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese processuali. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 961/2017, riteneva sussistere un concorso di colpa in ragione dell’80% a carico della vittima e del residuo 20% a carico del Comune di Schio in forza della accertata predominante rilevanza eziologica della condotta colposa della vittima, la quale era ubriaca e circolava contromano.
Parallelamente, la madre della vittima istaurava azione risarcitoria per il danno riflesso e la Corte d’appello (sent. 2073/2012), passata in giudicato a seguito di Cass. n. 12893/2016, aveva affermato un concorso di colpa in ragione del 70% a carico della vittima, e del residuo 30% a carico del Comune di Schio.
Gli interventi della Cassazione
La Cassazione, con la citata ordinanza n. 12893/2016, nel rigettare il ricorso principale della madre della vittima (ed il ricorso incidentale del Comune), in particolare affermava che: “In definitiva, indubbia è la concorrenza delle cause nella verificazione del sinistro, mentre la valutazione percentuale della concorrenza tra le stesse, effettuata dal giudice del merito ragionevolmente in ragione della doppia condotta colpevole del danneggiato – fuori dalla corsia e con guida in stato di ebbrezza –, non può essere oggetto del sindacato di legittimità”.
Anche la vittima si rivolge alla Cassazione che, con sentenza n. 14885/2019, in accoglimento dei motivi relativi alla responsabilità, cassava la sentenza della corte di merito in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa alla corte territoriale.
La Corte di Appello in sede di rinvio, con sentenza n. 419/2021 accertava che la responsabilità del sinistro era attribuibile alla vittima conducente della moto nella misura del 70% ed al Comune di Schio nella misura del 30%. Quindi rideterminava in parte la liquidazione del danno, disponendo il pagamento di ulteriori importi a carico del Comune, che condannava al pagamento delle spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di rinvio ha proposto ulteriore ricorso per Cassazione la vittima invocando nuovo giudizio di causalità tra la condotta della vittima e quella del Comune e della sua res, mentre, in punto di quantum debeatur invoca una nuova liquidazione dei danni non patrimoniali, in specie obbligando la personalizzazione dell’estimazione dei danni biologici e morali e l’esame delle domande intese al risarcimento degli altri beni giudici fondamentali lesi, con tutte le loro conseguenze.
Il secondo giudizio della Cassazione è di rigetto
La Corte di Appello ha assolto l’indagine del nesso causale, in precedenza omessa, in quanto – dopo aver ribadito che il motociclista, al momento del fatto, era in stato di manifesta ubriachezza, in considerazione del tasso alcolemico riscontrato e dopo aver precisato che le disposizioni che fissano limiti del tasso alcolemico possono essere considerate regole cautelari volte a prevenire sinistri stradali – ha ritenuto che detto stato aveva senz’altro influito sull’equilibrio durante la marcia, ravvisando – ad esito di una valutazione in fatto insindacabile in Cassazione, un diretto collegamento tra lo stato di alterazione psicofisica, la difficoltà a mantenere l’equilibrio e la rovinosa caduta a terra.
I Giudici di appello hanno altresì preso in considerazione la presenza del tombino sporgente e la sua pericolosità, concludendo che “le caratteristiche del tombino non comportano…, almeno secondo la regola del “più probabile che non”, che la caduta fosse inevitabile”.
Anche le doglianze inerenti il quantum debeatur sono infondate. La vittima, nel concreto, sollecita alla Cassazione una valutazione diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di rinvio.
Ad ogni modo, risulta esente da vizi logici e giuridici e non può essere censurata la valutazione circa l’insussistenza di particolari circostanze che giustifichino la cd. personalizzazione, ovverosia il superamento del c.d. pregiudizio standard, non essendo risultato che le abitudini e lo stile di vita del motociclista, pur compromessi, lo siano stati in misura superiore in relazione alla sua età ed al grado di invalidità riportato a seguito del sinistro.
Avv. Emanuela Foligno
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