L’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto
La vicenda
Nel maggio 2017, la Corte d’appello di Venezia, aveva condannato il Comune di Schio al risarcimento, in favore del ricorrente, dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza di una caduta avvenuta in corrispondenza di un tombino sporgente dal piano della sede stradale, mentre era in transito a bordo del proprio ciclomotore.
A fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello aveva evidenziato come la caduta fosse stata provocata dall’imprevedibile e inevitabile insidia costituita dalla sporgenza del tombino dal piano della sede stradale, ma anche dal comportamento gravemente colposo del danneggiato che circolava contromano e in stato di ebbrezza, sì da giustificare i termini della partecipazione concorsuale del danneggiato nella misura dell’80%.
Il ricorso per Cassazione
Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il danneggiato, affidandosi a ben tredici motivi di impugnazione. La vicenda è stata decisa dai giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 14885/2019.
Nel procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, la Corte d’Appello aveva espressamente dichiarato di voler condividere la ricostruzione fatta propria dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alle modalità della traiettoria seguita dal ciclomotore in occasione dell’evento: una “traiettoria curvilinea verso destra” che avrebbe comunque determinato la caduta di qualunque altro ciclomotore, anche se condotto da un soggetto versante in normali condizioni psicofisiche (“cioè non alterate dallo stato di grave ebbrezza”).
Ed invece, in totale contrasto con tale premessa, la corte territoriale aveva poi attribuito rilevanza causale concorrente nella causazione del sinistro allo “stato di grave ebbrezza” del danneggiato, senza neppur argomentare in relazione al modo concreto e alle forme in cui tale stato di alterazione avrebbe potuto incidere sulla “reazione alla perdita di controllo del mezzo e alle modalità dell’impatto e della caduta”.
Ma non è tutto.
La sentenza impugnata attribuiva anche specifica rilevanza al fatto che il ricorrente al momento del sinistro circolasse senza tenere la destra nel suo senso di marcia (il tombino era a centro strada), fuori dalla corsia di propria pertinenza e contromano, senza, tuttavia, avvedersi che “le norme cautelari così implicitamente invocate (l’obbligo di tenere la destra e di percorrere la corsia e la mano di propria pertinenza) non valgono ad assumere alcuna rilevanza causale in relazione allo specifico evento dannoso in concreto determinatosi, trattandosi, invero, di un fatto del tutto estraneo al novero degli eventi specificamente tutelati da quelle norme”.
Al riguardo, più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019).
Il principio di diritto
In particolare modo – hanno aggiunto gli Ermellini -, l’individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non può prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi.
O meglio detto in altri termini, la dimostrazione della colpa non coincide con quella dell’infrazione a una qualunque norma cautelare, dovendo il giudice procedere in ogni caso alla ricostruzione dello scopo di quest’ultima al fine di valutare in concreto il ricorso di uno specifico nesso di causalità tra la condotta considerata e l’evento esaminato.
Il ricorso è stato allora, accolto e cassata con rinvio la decisione impugnata per un nuovo esame della vicenda.
La redazione giuridica
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