Caduta di una finestra nel Tribunale, chi è responsabile?

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Nel 2002 un addetto alle pulizie del Tribunale di Catanzaro riportava gravi lesioni dopo essere stato colpito dalla caduta una finestra difettosa. La Cassazione conferma la responsabilità del Comune per omessa manutenzione, chiarendo che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1941 e il 30 agosto 2015, la manutenzione e custodia dei locali ad uso ufficio giudiziario spettavano ai Comuni ai sensi della legge n. 392/1941 (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2024, n.20348).

I fatti

Il giorno 27.2.2002 il dipendente della società addetta alle pulizie del Tribunale di Catanzaro veniva colpito dalla caduta di una finestra blindata del piano seminterrato che, scardinandosi gli cadeva addosso provocando gravi lesioni alla gamba destra (frattura del collo del femore complicata dalla successiva necrosi della testa femorale), trattate con interventi chirurgici e cicli di fisioterapia.

L’infortunio veniva comunicato al Consegnatario dell’Immobile (funzionario del Ministero della giustizia), che avvertiva l’impresa, incaricata della riparazione. Il Comune veniva notiziato del sinistro soltanto quattro anni dopo la sua verificazione (quando lo stato dei luoghi era stato modificato per effetto dell’intervento della impresa di riparazione).

È stato accertato che, proprio la mattina del giorno del sinistro, un agente di polizia penitenziaria, trovandosi nel piano seminterrato, si era reso conto del malfunzionamento della finestra blindata ed aveva affisso sulla finestra un cartello con la scritta “non aprire perché la finestra è rotta”, cartello che dall’espletata istruttoria non è risultato se fosse ancora presente nel pomeriggio, allorquando si è verificato l’incidente.

La chiamata in causa del Comune per la caduta di una finestra nel Tribunale

Nel 2007 la vittima conveniva in giudizio il Comune di Catanzaro, quale proprietario dell’immobile, nonché il Ministero della Giustizia, quale titolare del diritto di uso dello stesso, onde ottenere il risarcimento del danno biologico, del danno esistenziale e del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica.

Il Tribunale di Catanzaro dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, compensando le spese di lite tra l’attore e questo; condannava il Comune di Catanzaro, responsabile dell’infortunio ex art. 2051 c.c., al pagamento della somma di Euro 75.876,46 (al netto dell’importo di Euro 40.357,54 liquidato dall’Inail).

La Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 317/2021), in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava il Comune di Catanzaro al pagamento della minor somma di Euro 30.191,66, oltre interessi legali come in motivazione e confermava nel resto il primo grado.

Il ricorso in Cassazione

Il Comune di Catanzaro impugna la decisione in Cassazione che respinge il ricorso.

I Giudici di merito hanno dato atto che l’unico legittimato passivo è il Comune curando esso la manutenzione dell’immobile è titolare del potere di gestione dei locali del Palazzo di Giustizia di Catanzaro dove si è verificato il sinistro .

Secondo la legge vigente all’epoca dei fatti (artt. 1,2,3 L. 392/1941 superata successivamente dalla legge di stabilità 2015 – L. 190/2014) il Comune, quale ente proprietario dell’immobile era tenuto alla manutenzione e alla gestione dell’immobile, ragione per la quale solo il Comune e non il Ministero (titolare di un mero diritto d’uso) aveva l’obbligo di esercitare con la dovuta diligenza i doverosi controlli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per tenere in sicurezza l’immobile.

La consegna dell’immobile al Ministero della Giustizia per adibirlo a sede di Tribunale non ha comportato il trasferimento del potere di custodia dell’immobile che è rimasto in capo al Comune tenuto per legge (all’epoca dei fatti) alla sua manutenzione non solo straordinaria ma anche ordinaria.

La manutenzione spettava al Comune

La S.C. ripercorre il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 L. 392/41: “Sono obbligatorie per i Comuni: 1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle corti e sezioni di corti di appello e relative procure generali, delle corti di assise, dei tribunali e relative regie procure, e delle preture e sedi distaccate di pretura. 2) Le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonché per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria. 3) Le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati, esclusa quella nell’interno delle stanze adibite agli uffici”.

Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 della citata legge: “Le spese indicate nell’art. 1, sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari, sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1 gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge”. L’art. 3, infine, riguarda gli immobili demaniali utilizzati per uffici giudiziari (nei quali non rientra il Tribunale di Catanzaro) statuendo che “la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni per i locali demaniali destinati ad uso di uffici giudiziari sono a carico dei comuni sedi degli uffici stessi”.

Il trasferimento di competenze in favore del Ministero della Giustizia, non ha modificato la titolarità delle posizioni di debito/credito sussistenti al momento del trasferimento stesso

Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1941 e il 30 agosto 2015, la manutenzione e custodia dei locali ad uso ufficio giudiziario spettavano ai Comuni e il trasferimento di competenze in favore del Ministero della Giustizia, non ha modificato la titolarità delle posizioni di debito/credito sussistenti al momento del trasferimento stesso.

Ergo, il Comune di Catanzaro, alla data dell’infortunio (27 febbraio 2002), oltre ad essere proprietario dell’immobile, aveva la manutenzione e la custodia dell’immobile adibito ad ufficio giudiziario.

Ciò posto, viene data continuità al principio di diritto secondo cui nella fascia temporale sopra indicata (1 gennaio 1941 e il 30 agosto 2015) vigente la legge n. 392/1941, l’obbligo di manutenzione degli immobili, adibiti ad ufficio giudiziario, era posto in capo ai Comuni.

Venendo alla dinamica dei fatti, nel giudizio di merito non è rimasta accertata la ragione per la quale la finestra si sia scardinata dal telaio per poi cadere violentemente addosso all’addetto delle pulizie; tuttavia era il Comune a dovere provare che l’evento era dovuto a caso fortuito.

Il ricorso viene rigettato e il Comune condannato alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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