La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema del danno di immagine derivante da una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Il caso riguarda un fideiussore ingiustamente associato alla posizione debitoria della società garantita, successivamente dichiarata fallita. Nonostante l’assenza di prova diretta del danno economico, la Suprema Corte riconosce la possibilità di provare il nesso causale tra segnalazione e danno patrimoniale anche mediante presunzioni, con particolare riferimento all’affidabilità creditizia e alla conseguente perdita di accesso al credito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252).
I fatti
Il sig. H.E.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, la società di leasing chiedendo che, previo accertamento della illegittimità delle segnalazioni effettuate in Centrale Rischi della Banca d’Italia, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.
L’uomo, quale socio e amministratore, aveva prestato garanzia fidejussoria per il pagamento di canoni dovuti dalla società in relazione al contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un capannone sito nel Comune di Nove.
Dall’inizio del 2009 i pagamenti erano stati sospesi e poi interrotti nel mese di novembre dello stesso anno a causa della inutilizzabilità del bene.
Il successivo aprile 2010 la società di leasing segnalava a sofferenza in Centrale Rischi la debitrice unitamente al fideiussore, di cui aveva indicato la mera qualità di garante, e, in data 22 ottobre 2012, la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bolzano aveva depositato il lodo, che, definendo la controversia insorta tra la concedente e l’utilizzatrice, aveva riscontrato la presenza di vizi del bene oggetto di locazione, ritenuto giustificato il mancato pagamento dei canoni ai sensi dell’art. 1460 cc e, applicando la garanzia di cui all’art. 1492 cc in tema di vendita, aveva ridotto il corrispettivo dovuto in relazione al contratto di leasing da Euro 885.000,00 ad Euro 730.116,76.
Successivamente, l’utilizzatrice aveva comunicato alla concedente la risoluzione del contratto, che veniva fatta propria dal curatore, a seguito di dichiarazione di fallimento della società.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale escludeva qualsiasi responsabilità risarcitoria della concedente sia perché l’indicazione del debito in sofferenza aveva riguardato soltanto la garantita e non anche l’attore, sia per difetto di prova del discredito commerciale asseritamente subito. Disattendeva, altresì, la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta per difetto di prova del danno e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc. In seconda battuta, la Corte di Bolzano, riforma la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 96 cpc, e conferma il resto.
Riassumendo, i Giudici di secondo grado, dando atto che nessuna segnalazione era stata effettuata per la posizione del fideiussore, hanno ritenuto di interpretare la domanda dallo stesso proposta nel senso che questi avesse inteso dolersi del pregiudizio derivatogli dall’accostamento del proprio nominativo alla posizione della debitrice principale, censita come inaffidabile, e, in particolare, di avere subito un danno “perché il demerito creditizio, indicato in difetto dei presupposti che lo giustificassero, avrebbe impedito alla debitrice di mantenere i propri affidamenti presso le banche ed i fornitori con conseguente necessità per il garante di far fronte alle sue obbligazioni”.
Quindi hanno accertato, tenendo presente l’esito del giudizio arbitrale, che il credito non avrebbe dovuto essere segnalato in Centrale Rischi proprio perché contestato, considerato che non risultavano dimostrate altre situazioni sintomatiche di uno stato di difficoltà economica della debitrice che la creditrice avrebbe dovuto valutare prima di effettuare la segnalazione. In punto di quantum hanno rilevato non fornita la prova diretta che le banche avessero cessato di finanziare la debitrice principale e chiesto il rientro degli affidamenti alla stessa accordati a causa della notizia della sua segnalazione in Centrale Rischi.
L’intervento della Cassazione
La Corte di Cassazione dà ragione al sig. H.E. Egli lamenta che i Giudici di appello, pur reputando abusiva ed illegittima la segnalazione in Centrale Rischi, hanno negato il richiesto risarcimento del danno per ritenuta insussistenza del nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla concedente e l’evento prodotto, non tenendo conto che l’iscrizione indebita determinava per il soggetto ingiustamente segnalato un danno conseguente al peggioramento del proprio merito creditizio, con conseguenze gravi sull’accesso al credito e sul mantenimento in essere dello stesso.
Deduce anche che la Corte trentina avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza di prova diretta della revoca degli affidamenti e della richiesta di rientro dei finanziamenti già erogati, sebbene tale circostanza fosse smentita dalla documentazione prodotta, dalla quale emergeva, al contrario, che Unicredit Banca aveva promosso azione recuperatoria – mediante richiesta di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e del garante – che risaliva a periodo immediatamente successivo a quello della segnalazione a sofferenza. Cosicché, secondo il principio del “più probabile che non”, era evidente la sussistenza di nesso di causalità tra l’evento dannoso, segnalazione a sofferenza del nominativo del debitore principale, ed il nocumento subito, ossia la repentina richiesta di ripianamento del debito ed il conseguente danno prodotto al garante segnalato.
La censura è corretta.
Il danno di immagine “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”
In materia di responsabilità civile, il danno all’immagine “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”, essendo danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, e deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Quindi, l’onere della prova si ripartisce seguendo le regole ordinarie dell’illecito aquiliano: spetta all’attore dimostrare sia l’esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno.
Oltre a ribadire ciò, la S.C. fa presente che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell’accesso al credito.
Ebbene, i Giudici di appello hanno ritenuto che la documentazione prodotta non consentiva di affermare l’esistenza del danno quale conseguenza immediata e diretta della segnalazione, pervenendo alla conclusione che “l’appellante non avesse fornito la prova diretta che le banche avevano cessato di finanziare la debitrice principale e chiesto il rientro degli affidamenti già accordati perché avevano appreso della sua segnalazione in Centrale Rischi”.
Tale conclusione, però, non è suffragata da congrua valutazione degli elementi di prova forniti a supporto della proposta domanda di risarcimento dei danni.
L’azione di recupero del credito
Riguardo all’azione di recupero del credito attivata dalla banca Unicredit s.p.a. nei confronti della debitrice principale, l’odierno ricorrente, garante, proprio al fine di avvalorare la sussistenza di nesso eziologico tra segnalazione indebita e richiesta di immediato rientro dai finanziamenti, ha allegato la circostanza che l’istituto bancario a sostegno della formulata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 cod. proc. civ., indicavano che “la società (…) è appostata a sofferenze presso il sistema bancario per Euro 792.000,00″.
Ciò è in evidente contrasto con la ratio della decisione d’appello che ha ritenuto, invece, non fornita “la prova diretta che le banche avevano cessato di finanziare la debitrice principale e chiesto il rientro dagli affidamenti già accordati perché avevano appreso della sua segnalazione in Centrale Rischi”.
Ebbene, fermo restando che il danno subito in conseguenza della segnalazione a sofferenza ben può essere provato anche a mezzo di presunzioni, è evidente che agli atti del giudizio emergevano indizi da cui poteva dedursi il nesso di causalità tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti in precedenza concessi alla debitrice principale e del conseguente pregiudizio risentito dal ricorrente, essendo tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti intercorso un breve lasso di tempo.
La Suprema Corte cassa la decisione in relazione e rinvia alla Corte di Trento in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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