E’ dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla reputazione a causa di indebita segnalazione alla centrale dei rischi per insolvenza
Il danno derivante da indebita segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d’Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Ordinanza n. 3133, del 10 febbraio 2020) torna a pronunziarsi sulla segnalazione da parte della banca alla Centrale dei Rischi.
Nello specifico un imprenditore proponeva azione nei confronti di Banca Monte dei Paschi per indebita segnalazione alla Centrale dei Rischi scaturita dal mancato pagamento di 1 rata di un finanziamento.
I Giudici di merito respingevano la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale lamentata dall’imprenditore.
La suprema Corte evidenzia che la Corte di merito si è uniformata all’indirizzo secondo cui in “materia di responsabilità civile, il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Ord. 28 marzo 2018, n. 7594).
Il danno non patrimoniale non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno intesa come perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato.
Conseguentemente determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni sulla privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva secondo un “accertamento di fatto che è rimesso al Giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale esaminata”.
Invece, il danno patrimoniale da segnalazione indebita, che può essere oggetto anche di prova presuntiva, può palesarsi anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell’accesso al credito.
Tuttavia, specificano gli Ermellini, la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto che la documentazione prodotta inerente il diniego di accesso al credito presso altri Istituti non consentisse di affermare che tale evenienza si fosse posta “quale conseguenza immediata e diretta della segnalazione”.
Tale valutazione di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso viene respinto e confermata la Sentenza della Corte d’Appello di Firenze, con addebito delle spese di lite a carico del ricorrente in favore della società Monte dei Paschi di Siena.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
E’ duplicazione risarcitoria liquidare danno biologico e pregiudizi patiti





