Anossia cerebrale e decesso, rigettata la domanda per incertezza del nesso causale

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Insanabile incertezza: quanti giudici di prime cure la conoscono davvero?

Rigettata la domanda di responsabilità nei confronti del medico anestesista per incertezza del nesso causale. Il danneggiato non deve solo fornire la prova del contatto e dell’aggravamento della patologia, ma deve indicare l’esistenza del nesso causale (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 giugno 2025, n. 15081).

I fatti di causa

Il decesso del paziente sarebbe avvenuto a seguito di complicanze insorte in occasione di un’operazione chirurgica, imputabile a responsabilità professionale dell’anestesista.

Il Tribunale di Napoli accoglie parzialmente le domande degli attori e ritiene responsabili dell’evento dannoso, rispettivamente, per il 70% la Casa di Cura e per il 30% l’anestesista. La Corte di Napoli, invece, rigetta integralmente.

In Cassazione, i ricorrenti lamentano la negazione della domanda risarcitoria nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “V. Cardarelli”, invertendo, in tale modo, l’onere della prova gravante sulle parti e, comunque, postulando un onere di formale adesione, da parte degli attori, alle richieste istruttorie formulate dall’anestesista, ritenuto inadempiuto,

Le argomentazioni sono inammissibili e infondate.

Sulla base della CTU è stato accertato che la vittima è deceduta a causa di una “anossia acuta cerebrale” insorta mentre era ricoverato presso l’Ospedale Cardarelli. Di tale anossia non è stato possibile stabilire né le cause, né la durata, né il momento esatto in cui si è verificata.

Il difetto di prova del nesso causale

Esclusa ogni responsabilità dell’anestesista e della Casa di Cura C è stata rigettata la domanda degli attori, automaticamente estesa all’Azienda Ospedaliera Cardarelli, a seguito della chiamata in causa della stessa, da parte dell’anestesista, quale effettiva responsabile del danno, per difetto di prova del nesso di causa tra la condotta degli operatori di tale struttura sanitaria e l’evento dannoso.

I ricorrenti sostengono che vi sarebbe stata un’erronea configurazione dell’onere probatorio, in quanto, avendo natura contrattuale la responsabilità della struttura nei confronti del paziente, a loro avviso, il paziente, o i elativi eredi, deve fornire soltanto la prova del contratto/contatto e del “aggravamento della patologia o dell’insorgenza di un’affezione”, nella specie purtroppo esitati nel decesso, giacché, per effetto dell’allegazione de “l’inadempimento del debitore, astrattamente idonea a provocare il danno lamentato”, a quel punto “competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

Così non è: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”.

L’incertezza del nesso causale del danno

Quanto deciso dai Giudici di secondo grado è del tutto giuridicamente corretto: essendo rimasta non provata la sussistenza del nesso causale tra l’attività svolta dagli operatori sanitari e l’evento dannoso (ovverosia: l’anossia acuta cerebrale) e, dunque, incerta, la causa del danno, la domanda è stata rigettata del tutto correttamente, e senza alcuna inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti.

Ergo, nel caso concreto, l’effettiva ratio decidendi a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda è quella dell’incertezza del nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta e l’evento dannoso che ha determinato la morte del paziente, ratio decidendi che è di per sé sufficiente a giustificare l’esito della controversia in un rigetto delle domande.

Detto ciò, la S.C. sottolinea che nel ricorso non appare chiaro, seppur richiamato il contenuto di atti e documenti processuali, se, e per quali ragioni, le istanze istruttorie avanzate dal l’anestesista erano state rigettate in primo grado, se esse erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sempre in primo grado, e sulla base di quali esatti argomenti era stata impugnata la stessa decisione di primo grado, sul punto relativo alla mancata ammissione di tali istanze. Per questo aspetto la S.C. non può scrutinare la relativa censura.

Conclusivamente, il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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