Cessione del credito verso ASL valida anche senza adesione dell’ente

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Il divieto di cessione del credito verso la P.A., senza l’adesione di quest’ultima, ex art. 70 R.D. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 15 luglio 2025, n. 19479).

I fatti di causa

La Corte di Milano ha rigettato l’appello principale di ATS Brescia e l’appello incidentale della banca e ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cessionaria nei confronti di ATS, condannandola al pagamento di Euro 185.907,54 a titolo di interessi moratori, oltre ulteriori interessi ex art. 1283 c.c.

ATS si rivolge alla Corte di Cassazione denunziando la negazione del consenso alla cessione del credito, oltre ad errata applicazione del ragionamento presuntivo e omessa considerazione del mancato invio delle fatture.

La S.C. preliminarmente rammenta che, per consolidata giurisprudenza, il divieto di cessione del credito verso la P.A. senza l’adesione di quest’ultima non si applica ai crediti vantati nei confronti della ASL, poiché estranee al novero delle amministrazioni statali, per cui la Corte di Milano ha pronunciato correttamente.

Parimenti, viene ribadito anche il principio secondo cui, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al Giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto.

In sostanza, ATS censura esclusivamente una parte della ampia motivazione dell’impugnata sentenza, laddove, invece, è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

ATS non si è confrontata con la ratio decidendi della Corte di appello, che sebbene “stringata” è chiara e priva di vizi logico-giuridici.

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del Giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile

Ad ogni modo, segnala la S.C., il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del Giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile. È scrutinabile dalla Cassazione il solo caso in cui il Giudice di merito ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

Orbene, laddove ha affermato che la richiesta CTU avrebbe carattere esplorativo perché la ATS avrebbe prodotto documentazione generica, sfornita di qualsivoglia autenticità, essendo di unilaterale predisposizione, la Corte di merito ha pronunciato correttamente sulla base del costante orientamento secondo cui “In considerazione del suo precipuo ruolo di integrazione dell’attività decisoria del giudice (…) la CTU non possa valere ad esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle relative domande o eccezioni, sicché legittimamente il Giudice non la dispone ove con essa le parti intendano procedere ad un’indagine esplorativa intorno ad elementi o fatti non provati. Una deroga a tale principio si ha unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche (come accade, per esempio, per l’accertamento della responsabilità medica)”.

Infine, la Corte di merito ha pure congruamente motivato, nel senso che … dalla documentazione in atti, seppure di provenienza ATS, deve ragionevolmente presumersi l’avvenuto pagamento delle fatture in questione, avendo ATS prodotto i mandati di pagamento … completi dei relativi ordinativi di pagamento e delle quietanze con la ricevuta di esecuzione del tesoriere, nonché la causale del pagamento che reca lo stesso codice meccanografico del mandato, e dunque lo scopo è quello di ottenere un riesame della valutazione del fatto e della prova. Ma nel caso qui a commento, risulta tutto congruamente motivato.

In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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