L’azione risarcitoria svolta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile del sinistro va estesa anche al soggetto responsabile

L’art. 144 Cod. Ass. Priv. nel regolare l’azione risarcitoria diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile del sinistro, al comma 3 prevede espressamente l’estensione necessaria del contraddittorio proprio nei confronti del soggetto responsabile.

La particolare vicenda è stata trattata dal Tribunale di Milano (Sez. X – Giudice Dott. Spera –  Sentenza n. 4584/2020) nel decidere l’impugnazione avverso la sentenza n. 8727/2018 , pronunciata dal Giudice di Pace di Milano il 12 ottobre 2018 .

Nel giudizio di primo grado le cessionarie del credito relativo al danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura Opel Meriva, coinvolta nel novembre 2016 in un sinistro stradale cagionato dall’autovettura Citroen Jumpy, hanno agito nei confronti della Compagnia assicurativa del danneggiato per ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 341,60, quale costo per il noleggio di un veicolo sostitutivo dal 10 al 18 novembre 2016, periodo di tempo necessario per la riparazione dell’autovettura danneggiata.

Si costituiva in primo grado la compagnia assicuratrice che eccepiva l’improcedibilità per carenza di legittimazione attiva.

Il Giudice di Pace di Milano dichiarava la mancanza di legittimazione attiva in capo alla Compagnia assicuratrice sull’assunto che il Cod. Ass. consentirebbe esclusivamente al danneggiato (e non al cessionario del credito) l’esercizio dell’azione risarcitoria.

Le cessionarie del credito appellavano la decisione del Giudice di Pace dinnanzi al Tribunale di Milano sostenendo la validità e legittimità della cessione del credito risarcitorio e la possibilità da parte del cessionario di un credito relativo al danno da fermo tecnico di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale di richiedere il risarcimento alla compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 149 Cod. Ass.

La compagnia assicuratrice si costituiva nel giudizio d’appello riproponendo le eccezioni di carenza di legittimazione attiva.

Il Tribunale preliminarmente rileva che il giudizio di primo grado veniva instaurato esclusivamente nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiato e non anche nei confronti del soggetto danneggiante (conducente e proprietario dell’autovettura Citroen).

Ciò configura una violazione delle regole del contraddittorio, trattandosi di materia nella quale è ormai pacifica la sussistenza di litisconsorzio necessario tra l’assicurazione del danneggiato e il danneggiante -proprietario.

Il comma 6 dell’art. 149 Cod. Ass. Priv., prosegue il Tribunale, prevede la possibilità per il soggetto danneggiato dal sinistro stradale di proporre azione diretta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione “.

L’art. 144 Cod. Ass. Priv. statuisce, invece, che nel regolare l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile del sinistro, bisogna estendere il contraddittorio anche nei confronti del soggetto responsabile.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’azione di cui all’art. 149, costituisce, rispetto a quella di cui all’art. 144, un rimedio alternativo e aggiuntivo, volto a semplificare la procedura di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale, consentendo al soggetto danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicuratrice per ottenere con maggiore celerità la somma spettante (in tal senso anche C. Cost. 180/2009).

Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d. P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo”.

Proprio l’esigenza di garantire all’impresa assicuratrice del danneggiato che abbia risarcito il danno al proprio assicurato di regolare successivamente i rapporti con l’impresa assicuratrice del responsabile -danneggiante ai sensi dell’art . 149, co. 3, Cod. Ass. Priv., impone la necessità del litisconsorzio anche nei confronti di quest’ultimo.

Ciò è coerente con l’intento di evitare che proprio il danneggiante possa eccepire in suo favore la non opponibilità dell’accertamento giudiziale contenuto nella pronuncia ex art. 149  tra il danneggiato e la propria compagnia di assicurazione.

Alla luce di tali rilievi, pertanto, il danneggiato che agisce per il ristoro del danno subito direttamente nei confronti della propria assicurazione non è tenuto ad agire contestualmente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del soggetto danneggiante, ma è invece tenuto a citare in giudizio il responsabile del sinistro, nei cui confronti, pertanto, sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Tale principio non muta laddove ad agire in giudizio sia il cessionario del credito risarcitorio, restando in tal caso applicabili le regole processuali previste per l’esercizio del credito ceduto.

Nel caso in esame, invece, l’azione è’ stata esercitata dalla cessionaria esclusivamente alla compagnia assicuratrice del soggetto danneggiato-cedente, e non anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante .

Il Tribunale, pertanto, rileva la violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c., e rimette gli atti al Giudice di primo grado, ove la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Fermo amministrativo, il fine è l’adempimento del debitore

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui