Delle lesioni fisiche subite dal motociclista per la caduta a causa di una buca sulla strada priva di illuminazione e in pessimo stato manutentivo il Comune risponde a titolo di responsabilità da custodia

Altra interessante pronuncia di merito (Giudice di Pace di Lecce, sentenza  n.1760/2020) sulla responsabilità per custodia delle strade in caso di caduta di un motociclista.

La nozione della custodia, specifica il Giudice, rappresenta un elemento strutturale dell’illecito che qualifica il potere dell’ente sul bene da custodire e riguarda l’estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente, persona fisica che quotidianamente percorre quel tratto stradale.

Nel corso del giudizio viene dichiarato adeguatamente assolto l’onere di prova incombente sul danneggiato.

Viene, infatti, accertato dal materiale fotografico depositato e dalla dichiarazione del testimone oculare che il tratto di strada oggetto del sinistro non era illuminato  e si trovava in pessimo stato manutentivo e dunque la responsabilità del sinistro è da addebitarsi integralmente all’Ente proprietario.

Al riguardo viene richiamata la pronunzia della Suprema Corte di Cassazione (n. 2842/2018) ove vengono ripercorse tutte le problematiche inerenti la responsabilità per danni da cose in custodia.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

La norma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, ovverosia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, mentre è a carico del custode (proprietario della strada) fornire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva della presenza di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, il così detto caso fortuito.

Nel caso in esame il Comune, invece, si è limitato a contestare la domanda del danneggiato senza offrire nessun elemento probatorio in ordine alla vigilanza e alla manutenzione della strada ove è avvenuto il sinistro.

Risulta acclarato, pertanto, che per effetto della mancata manutenzione del tratto di strada l’attore cadendo dal motoveicolo ha riportato lesioni fisiche che la CTU ha definito “lesioni di natura traumatica che ben si attengono alla dinamica riferita e che viene valutata in percentuale di invalidità permanente al 5%.”

Il Giudice di Pace dichiara la responsabilità del comune ex art. 2051 c.c. e lo condanna al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 7.903,23 e al pagamento delle spese processuali e della CTU.

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