Master universitari in medicina legale non equiparabili a specializzazione

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La risposta del MUR alla richiesta di chiarimenti del SISMLA in relazione ai Master universitari in medicina legale istituti presso due Atenei siciliani

Gli Atenei possono in piena autonomia attivare corsi di perfezionamento della durata almeno annuale, al cui termine viene rilasciato il titolo accademico di “Master universitario”, assolutamente non equiparabile ad una specializzazione. E’ quanto chiarisce il Ministero dell’Università e della Ricerca in risposta a una richiesta di chiarimenti avanzata dal SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni), in relazione a due Master universitari per la formazione dello specialista Medico-Legale, della durata di un anno, istituiti presso le Università di Catania e di Messina.

I dubbi del Sindacato riguardavano la possibilità di equivocare il percorso formativo come volto al conseguimento di un titolo specialistico analogo a quello conseguito al termine del corso universitario pubblico della durata di quattro anni previsto per la formazione dello specialista Medico-Legale e, di conseguenza, all’inserimento professionale nel contesto giudiziario.

Il MUR, sollecitato dal Sindacato, aveva a sua volta inoltrato la richiesta di chiarimenti agli Atenei interessati.

L’Università degli Studi di Catania, con nota dello scorso febbraio, ha precisato che “[…] il Master in “Medicina legale previdenziale e assistenziale” è altamente professionalizzante, ma sicuramente non è abilitante, cioè non conferisce, per legge, la possibilità ad alcuno di svolgere determinate prestazioni professionali inibite ad altri, né tantomeno sostituisce il possesso del titolo di Specializzazione acquisito al termine del Corso post lauream magistrale della durata di quattro anni, che è l’unico percorso formativo che consente il rilascio del titolo di Specialista Medico-legale”.

Al riguardo, l’Istituto ha fatto presente che, al fine di evitare equivoci, nella sezione del proprio sito web dedicata al Master, è stata inserita la dicitura “il Master non è abilitante, cioè non conferisce per legge la possibilità di svolgere determinate prestazioni consentite solo dal titolo di specialista medico legale, ottenuto attraverso la scuola di specializzazione della durata di quattro anni”.

Anche l’Università degli Studi di Messina, con nota dello scorso maggio,  ha dichiarato che il Master in questione “[…] non presenta alcuna analogia con le Scuole di specialità post laurea ed in particolare con quella di Medicina legale: differenti sono il percorso didattico, gli obbiettivi e le attività formative, la durata (un anno per il Master – quattro anni per la Scuola di specializzazione) ed i CFU (60 per il Master – 240 per la Scuola di specializzazione) da acquisire ai fini del conseguimento del titolo” e che  il titolo rilasciato al termine del Master non è quello di “Specialista medico legale”.

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