Rischio caduta oggetti ed infortunio mortale, responsabilità del datore di lavoro

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Condanna penale del datore di lavoro per omessa valutazione, nel DVR e nel POS, del rischio di caduta di oggetti e per la mancata formazione del lavoratore con riguardo a tale tipo di rischio. La Cassazione conferma i giudizi di merito (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 14 luglio 2025, n. 25730).

L’infortunio mortale e l’omessa valutazione del rischio di caduta oggetti

Il dipendente è morto in seguito alle gravi lesioni riportate a seguito dell’impatto contro la regione fronto-temporale di un corpo contundente in caduta dall’alto. Il Tribunale di Grosseto afferma la penale responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado. Il datore di lavoro è stato giudicato penalmente responsabile del decesso del suo dipendente, in ragione dell’omessa valutazione, nel DVR e nel POS, del rischio di caduta di oggetti e della mancata formazione del lavoratore con riguardo a tale tipo di rischio.

L’imputato, in Cassazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità riguardo la indicazione della causa dell’evento, che sarebbe stata individuata, senza l’effettuazione di una perizia. Lamenta, anche, come errata la valorizzazione delle risultanze della CTU, in cui si dava atto di un “violentissimo traumatismo meccanico di tipo contusivo per azione di un corpo contundente di consistenza dura che attinse l’uomo alla testa”, nonostante l’assenza di elementi che consentissero di escludere la possibilità di una dinamica alternativa e senza far luogo alla rinnovazione istruttoria, mediante l’effettuazione di una perizia, e la contraddittorietà nella individuazione della causa meccanica della lesività.

Assume errata, infine, che la mancata acquisizione della perizia di parte, sulla scia del diniego della rinnovazione istruttoria, la quale ha evidenziato che l’evento lesivo, per la peculiare conformazione del caschetto protettivo e per punto d’impatto sulla teca cranica dell’oggetto contundente, si sarebbe verificato anche qualora l’infortunato avesse indossato tale strumento protettivo.

La condotta omissiva del datore di lavoro

Sulle cause dell’evento, osservano gli Ermellini, la Corte di Firenze ha individuato con precisione la condotta omissiva del datore di lavoro ritenuta la causa del sinistro mortale, che, in esito alla ricostruzione della dinamica del sinistro in termini di caduta dall’alto di un corpo contundente imprudentemente appoggiato sul piano metallico della trivella e spostatosi per effetto delle vibrazioni causate dal funzionamento del macchinario, hanno indicato nell’omessa valutazione, nel DVR e nel POS, del rischio di caduta di oggetti dall’alto e nella mancata formazione del prestatore di lavoro con precipuo riferimento al tipo di rischio di fatto verificatosi.

Con le suddette argomentazioni non si è confrontato il ricorrente datore di lavoro.

La rinnovazione della perizia nel giudizio di appello

Per quanto concerne la rinnovazione istruttoria mediante l’effettuazione di una perizia funzionale alla ricostruzione della dinamica del sinistro, la S.C. menziona l’insegnamento secondo cui “Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia… può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto“.

Anche riguardo alla causa dell’evento lesivo, la Corte di Firenze ha coerentemente e logicamente descritto l’eziologia dell’infortunio mortale, individuando la causa del ferimento del lavoratore nel violento impatto di un oggetto in caduta dall’alto contro la regione cranica fronto-temporale, nel mentre eseguiva la prestazione lavorativa senza indossare il casco protettivo.

Infine, parimenti infondata è la censura inerente al rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria. La mancata acquisizione di tale documento (di cui si è già dato conto sopra), non ha assolutamente viziato di illogicità la decisione della Corte di appello, perché i Giudici del merito hanno ritenuto la perizia di parte inconferente con argomentazioni lineari e logiche, ovverosia si sono basati sul referto del pronto soccorso dell’ospedale, e sulla deposizione del testimone oculare, secondo cui il punto d’impatto del corpo contundente era collocato tra la regione frontale e quella temporale della vittima, ossia in un’area della calotta cranica che lo strumento di protezione, se indossato, avrebbe adeguatamente salvaguardato.

La Cassazione rigetta integralmente il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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