Ictus ischemico per mancato monitoraggio, confermato maxi risarcimento

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mancato monitoraggio di ematoma cranico

La paziente ritiene che l’ictus ischemico con trombosi dell’arteria silviana destra con emisindrome sinistra e infarto acuto miocardico inferiore era da imputare causalmente al mancato monitoraggio della conta piastrinica in corso di terapia farmacologica da Seledie. Liquidati dal Tribunale oltre ottocentomila euro di risarcimento (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 18 maggio 2025, n. 13166).

I fatti

La donna si recava all’Ospedale di Bressanone per sospetta tromboflebite e sottoposta a trattamento farmacologico a base di Seledie per trombosi venosa profonda alla gamba sinistra. In data 7 maggio 2008 aveva effettuato il prescritto esame ecocolordoppler e la visita di controllo; verso le ore 2.30 circa si era svegliata improvvisamente con cefalea e violento dolore al petto e nausea; soccorsa, era stata trasportata all’ospedale di Bolzano e ricoverata presso il Reparto di Rianimazione con diagnosi di Ictus celebrale ischemico con emisindrome sinistra; infarto miocardico infero posteriore, trombosi venosa profonda arto inferiore sinistro; era stata poi trasferita in unità terapia intensiva e quindi in Stroke Unit, poi ancora al Reparto di riabilitazione e infine a quello Post Acuzie.
Quindi era stata dimessa definitivamente dall’ospedale di Bolzano in data 06/09/2008 con diagnosi “Emisindrome sx spastica grave in esiti di ictus ischemico silviano dx con secondario infarcimento emorragico. Sindrome acuta coronarica in corso di sospetta trombocitopenia da eparina (HIT). Recente flebotrombosi gastrocnemia sinistra, coronopatia non critica. Anemia sideropenia, Tireopatia autoimmune in fase florida”.

La paziente cita a giudizio il medico DZ e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno conseguente al trattamento medico errato cui era stata sottoposta, danno che quantificava in complessivi Euro 1.160.756,00.

Il mancato monitoraggio della conta piastrinica

La donna afferma che dagli esami clinici e dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza del ricovero era risultato evidente il forte calo delle piastrine, un aumento della troponina, con sospetti iniziali che la causa di quanto avvenuto fosse dovuta all’eparina, principio base del farmaco Senidile, sospetti poi confermati all’atto della dimissione. In base alla relazione del proprio CTP l’attrice riteneva che l’ictus ischemico con trombosi dell’arteria silviana destra con emisindrome sinistra e infarto acuto miocardico inferiore che l’aveva colpita era da imputare causalmente al mancato monitoraggio della conta piastrinica in corso di terapia farmacologica da Seledie.

Il Tribunale di Bolzano (sent. n. 829/2019), accerta e dichiara che l’evento dannoso occorso alla attrice in data 9/05/2008 era da ricondursi a colpa medica e condannava il dottor DZ e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in solido tra loro, a rifondere l’importo pari ad Euro 815.253,81.

La Corte di appello conferma la decisione di primo grado.

L’intervento della Cassazione

I ricorrenti lamentano: omesso scrutinio sull’esistenza di linee guida applicabili al caso clinico concreto; errate conclusioni della CTU medico-legale; scarna e carente motivazione della Corte di appello; motivazione apparente; errata quantificazione della personalizzazione del danno biologico.

La Cassazione rigetta tutte le suddette censure.

Nello specifico, la Corte d’appello ha ritenuto la critica svolta alla CTU tardiva (nel procedimento di primo grado, né parte ricorrente, né direttamente il CTP avevano eccepito alcunché in sede di osservazioni alla bozza della relazione peritale) e strumentale, anche in considerazione della preparazione e dei titoli professionali della nominata Consulente d’Ufficio.

Non sussiste, inoltre, la pretesa motivazione apparente per non essersi il Giudice pronunciato sulla istanza istruttoria di rinnovazione della CTU poiché formulata in sede di precisazione delle conclusioni, tardivamente. Al riguardo, i ricorrenti avrebbero potuto fare valere in sede di legittimità l’error in procedendo lamentato come vizio a sé stante, e non già sotto il profilo dell’assenza della motivazione che, in ogni caso, nel caso in esame, c’è ed è adeguata e non si pone al di sotto del minimo costituzionale.

Ebbene, sulla personalizzazione del danno biologico i ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi della decisione di appello che dà conto, invece, delle specificità delle condizioni personali della danneggiata suscettibili di personalizzazione sia con riferimento al pregiudizio sofferto, che al danno permanente alla salute cagionato dalla accertata condotta colposa del sanitario, compreso l’avvenuto demansionamento sul lavoro.

La Cassazione rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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