La Corte di appello ha ritenuto sufficiente un consenso informato acquisito sulla base di un documento prestampato e sulla base di dichiarazioni ex adverso smentite solo genericamente in corso di causa (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 maggio 2025, n. 14598).
La vicenda
Entrambi i Giudici di merito di Genova rigettano la domanda svolta nei confronti dell’Ospedale Genova e del medico M.G.M., inerente al risarcimento dei danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso della paziente, avvenuto a causa dell’intervento chirurgico di diversione biliopancreatica eseguito il 5 febbraio 2009, asseritamente con colpa medica e senza previo valido consenso informato.
La Corte di Genova ha osservato che non è stato indicato quali erano le “informazioni essenziali” omesse per potersi determinare consapevolmente in ordine alla scelta se sottoporsi o meno all’intervento, essendo pacifico come risulta dalla sentenza che il documento sottoscritto indicasse anche il rischio di morte e di sanguinamento post operatorio.
L’intervento della Cassazione
Si lamenta:
- a) erronea e falsa applicazione della disciplina in materia di consenso informato in relazione.
- b) difetto di motivazione e/o erronea, omessa e carente valutazione dei fatti di causa in relazione ad un punto decisivo della controversia; c) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Secondo i ricorrenti, gli atti del giudizio evidenzierebbero la ferrea volontà della paziente di sottoporsi ad un intervento, non così urgente ed imprescindibile, per un fatto meramente estetico. In particolare, la ricorrente evidenzia che sarebbe stata inibita la prova in ordine alla effettiva volontà della paziente, a cosa le fosse stato riferito, alla condizione generale di salute prima dell’intervento, laddove, invece, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente un consenso acquisito sulla base di un documento prestampato e sulla base di dichiarazioni ex adverso smentite solo genericamente in corso di causa.
Le argomentazioni sono in parte infondate e in parte inammissibili, sotto plurimi profili.
La violazione del consenso informato
Sulla asserita violazione del consenso informato, la ratio decidendi della decisione di secondo grado si incentra sulla mancanza di indicazioni delle informazioni essenziali omesse, affinché la paziente si potesse determinare consapevolmente in ordine alla scelta se sottoporsi o meno all’intervento. In effetti, il primo grado di giudizio aveva ritenuto, sulla scorta delle espletata CTU, per un verso, che “il tipo di trattamento estetico dell’intervento era chiaramente ed espressamente escluso dalla modulistica informativa che è stata consegnata alla signora“, la quale, inoltre, indicava le possibili complicanze postoperatorie e la possibile mortalità, e, per altro verso, che “le informazioni fornite alla paziente in ordine al trattamento sanitario … sono state di consistenza e qualità tali da porla in grado di previamente esprimere un consenso pieno, informato, libero”.
Pertanto, in mancanza di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata le doglianze rimangono su di un piano di genericità, mancando di dare contezza e, quindi, di porre in discussione, anzitutto, il contenuto della documentazione sottoscritta dalla paziente, escludente la natura di trattamento estetico dell’intervento chirurgico e la indicazione di complicanze e del rischio di morte, nonché l’affermata consistenza e qualità delle informazioni rese alla paziente, tali da rendere il consenso pieno, informato e libero.
Il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate
Del resto, la ratio decidendi dell’appello non è incoerente rispetto al principio di diritto secondo cui “in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.
Infine, la doglianza che investe direttamente l’accertamento del fatto materiale svolto dalla Corte di appello, non è ammissibile perché di competenza esclusiva del Giudice di merito. Peraltro, nell’evocare, semp0re genericamente, la violazione del diritto all’autodeterminazione della paziente in modo autonomo dalla lesione della salute, la ricorrente non fornisce contezza alcuna di aver dedotto, già in primo grado e tempestivamente, i fatti costitutivi di una siffatta pretesa risarcitoria – distinta, come noto, da quella relativa alla lesione della salute – e di avere effettivamente richiesto il ristoro del relativo asserito pregiudizio, così da rappresentare che non sia domanda nuova, proposta per la prima volta in Corte di Cassazione.
Il ricorso viene rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Avv. Emanuela Foligno






