La Cassazione affronta il tema della compensazione dei crediti e della spettanza delle ferie non godute, chiarendo come l’art. 2055 c.c. consenta di configurare una responsabilità solidale anche in presenza di titoli di responsabilità differenti (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 20 agosto 2025, n. 23613).
I fatti
La Corte di appello di Genova ha revocato i decreti ingiuntivi emessi in favore del lavoratore inerenti ai crediti dallo stesso asseritamente maturati per ferie e permessi non goduti (decreto ingiuntivo n. 350/2016) e per spettanze di fine rapporto (decreto ing. 376/2016).
Quanto alle ferie non godute non era risultata provata dal lavoratore l’impossibilità di fruirne, attesa la sua posizione apicale (direttore generale), dunque, questi crediti sono stati esclusi dalla Corte di appello.
Riguardo, invece, alle somme offerte in compensazione del credito residuo vantato dal dirigente, ed escluse dal primo grado che non aveva ritenuto possibile detta compensazione, la Corte di Genova ha valutato che lo stesso fosse responsabile in ragione del mancato controllo sui meccanismi distrattivi verificatisi da molti anni, e ha ritenuto ammissibile la compensazione, revocando entrambi i decreti ingiuntivi.
L’intervento della Cassazione
Viene censurata dal dirimente l’errata e contraddittoria valutazione circa la compensazione delle somme attesa la responsabilità solo sussidiaria di egli ricorrente: ciò determinerebbe la assenza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità, tali da consentire ogni possibilità di compensazione.
Ebbene, i Giudici di secondo grado hanno valutato come sussistente una responsabilità solidale tra l’impiegato effettivamente colpevole degli ammanchi e il dirigente ricorrente. Difatti, è stato accertato che “l’effettuazione di un controllo anche solo a campione, sulle modalità di gestione della cassa, tramite il semplice raffronto dei dati contabili e dati amministrativi, registrati nel sistema informatico, – avrebbe consentito al dirigente ricorrente di individuare tempestivamente le cause delle “discrepanze” e identificare il meccanismo posto in essere dall’impiegato. Ciò avrebbe evitato la “lievitazione” degli ammanchi di cassa nell’arco di oltre sei anni.
La responsabilità accertata è, dunque, quella del preposto alla vigilanza, non sovrapponibile a quella dell’impiegato concretamente autore degli ammanchi di cassa.
L’art. 2055 c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, perché l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.
Ergo, l’accertamento sulla responsabilità solidale così intesa, rimesso esclusivamente al Giudice del merito, e la portata dei principi richiamati, conducono alla infondatezza delle censure mosse.
Avv. Emanuela Foligno






