Furto di prodotti in un centro estetico, l’illogicità della motivazione deve essere evidente

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Una dipendente di un centro estetico è stata condannata per essersi impossessata più volte di prodotti cosmetici per un valore complessivo di circa 10.000 euro. La donna, rea del furto di prodotti nel centro estetico, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando travisamento delle prove e contraddizioni nella sentenza d’appello. La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l’illogicità della motivazione deve essere percepibile ed evidente, non potendo la Cassazione sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove. Il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 29 agosto 2025, n. 29961).

Il furto di prodotti nel centro estetico

L’imputata, dipendente di un centro estetico, si era più volte impossessata di prodotti per la cura delle unghie, per un importo complessivo di circa 10.000 Euro. La prova della condotta è stata tratta innanzitutto dalle dichiarazioni della persona offesa (titolare del centro estetico) la quale non solo si è resa conto dell’ammanco, ma ha avuto modo di riconoscere i prodotti che il marito dell’imputata aveva fotografato nella abitazione coniugale, e che solo un titolare di partita IVA avrebbe potuto acquistare. Anche alcuni testimoni hanno avuto modo di vedere, in più occasioni, la imputata che occultava i prodotti cosmetici in delle buste, così portandoli all’esterno del centro estetico.

La Corte d’Appello di Perugia, in seguito all’impugnazione proposta dal Procuratore Generale contro la sentenza del Tribunale di Terni del 18 febbraio 2022, ha dichiarato prescritte le condotte commesse fino a dicembre 2015. Per quanto riguarda le azioni successive, ha ritenuto l’imputata responsabile del furto di prodotti nel centro estetico e dei reati e l’ha condannata a 7 mesi di reclusione e a una multa di 200 euro, riconoscendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante contestata. Inoltre, l’imputata è stata condannata al risarcimento generico del danno alla parte civile e al pagamento delle spese processuali secondo le regole della soccombenza.

L’intervento della Cassazione

Lamenta la ricorrente che la decisione sarebbe contraddittoria e illogica, oltre che frutto di travisamento di alcune prove ritenute decisive.

Ebbene, le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Difettando di specifica allegazione, il motivo è egualmente inammissibile nella parte in cui denuncia il travisamento, anche per omissione, delle dichiarazioni rese da testimoni e della prova documentale.

La S.C. ribadisce che è onere del ricorrente:

  • a) identificare l’atto processuale omesso o travisato.
  • b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza.
  • c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda.
  • d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Il vizio di travisamento delle prove

Detto in altri termini, il vizio del travisamento delle prove può essere dedotto in quanto il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme. Tale “decisività” non è stata esaminata dalla ricorrente, che si è solo limitata a censurare l’omessa valutazione di taluni elementi di prova, senza prospettarne l’idoneità a disarticolare l’impianto logico della sentenza impugnata.

La ricorrente, inoltre, non ha assolto all’onere di allegazione, che su di lei incombe, perché doveva procedere alla loro allegazione.

Riguardo alle deposizioni dei testi, non sono sufficienti allegazioni di singoli stralci, e/o la loro sintesi, che rendono non consentita la verifica di quanto denunciato: il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto.

Il vizio di motivazione

Riguardo, ora, al lamentato vizio di motivazione, la S.C. ribadisce che al Giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Del resto, il vizio in questione implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità; sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Secondo la ricorrente il vizio di motivazione deriverebbe dalla ritenuta valorizzazione di “prove inattendibili” e dalla “assenza di un quadro indiziario convergente idoneo a ritenere provata la penale responsabilità”: la censura è rivolta non nei confronti della motivazione, quanto piuttosto nei confronti della sottesa valutazione delle prove, ovvero verso un profilo riservato al Giudice di merito.

Il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione.

È proprio per tale ragione che la S.C. esamina il contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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