Amianto e malattia professionale, il datore risponde anche decenni dopo

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Il lavoratore era stato posto con elevata frequenza a contatto con serbatoi e tubazioni realizzati in cemento amianto. Non risultavano adottate adeguate misure di prevenzione nell’ambito della sorveglianza sanitaria e il lavoratore era stato riconosciuto affetto da asbestosi al 10%, poi all’85% ed infine al 100% in sede INAIL che aveva affermato la natura professionale del carcinoma. La Corte d’appello ritiene mancante una specifica omissione datoriale per la malattia professionale.

La responsabilità civile del datore di lavoro viene radicata non sullo svolgimento di una mera attività pericolosa, bensì esclusivamente dal modo con cui è stata esercitata (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 agosto 2025, n. 23673).

La vicenda

La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il ricorso proposto dagli eredi della vittima deceduta per un carcinoma polmonare metastatico, conseguente ad asbestosi contratta per prolungata esposizione a fibre di amianto quindi malattia professionale. Gli eredi indicano che il loro dante causa era stato esposto all’azione nociva delle fibre d’amianto contenute nelle condotte idriche su cui eseguiva quotidiani interventi di manutenzione, in ragione delle mansioni di acquaiolo svolte dal 1961 al 1996…

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