La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la responsabilità del chirurgo estetico e riconosciuto alla paziente il danno permanente estetico nella misura del 3%, nonostante il risultato dell’intervento non fosse perfettamente soddisfacente. Secondo la Suprema Corte, in tema di chirurgia estetica, il professionista risponde solo se dimostrata imperizia o violazione dell’obbligo di informazione, e non per un mero esito non conforme alle aspettative del paziente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 22 ottobre 2025, n. 28120).
I fatti
La donna chiede il risarcimento dei danni da difetto di consenso informato e da inesattezza dell’adempimento dell’obbligazione professionale sanitaria al chirurgo estetico, che gli aveva effettuato un intervento di chirurgia estetica al viso…





