Una donna caduta nel cimitero comunale chiede il risarcimento danni al Comune, ritenuto responsabile per la scarsa manutenzione dell’area. Dopo la decisione della Corte d’appello, la vicenda della caduta nel cimitero è arrivata in Cassazione, ma il ricorso è stato dichiarato improcedibile: mancava infatti la prova della notifica tramite PEC. Un errore formale che ha impedito alla Corte di esaminare il merito della vicenda (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28523).
La caduta nel cimitero
Nel 2013 la vittima si rivolge al Tribunale di Velletri il Comune di Pomezia, chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni fisici subiti in data 15 dicembre 2012, a seguito di una caduta nel cimitero comunale, che attribuiva allo stato scivoloso del pavimento e all’assenza di idonea segnaletica di pericolo. Il Tribunale (sentenza n. 2559/2015), rigetta la domanda, ritenendo insussistente la responsabilità del Comune.
Successivamente, la Corte d’appello di Roma rigetta il gravame, dopo aver escusso i testimoni ed espletato consulenza medico-legale, ritenendo che, pur risultando accertata la presenza di umidità sul selciato, “la caduta dovesse imputarsi a disattenzione della vittima, integrando così il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del Comune custode”.
Il ricorso in Cassazione
Dinanzi la Corte di Cassazione, la vittima censura la esclusione di responsabilità del Comune di Pomezia quale custode del cimitero comunale. Sostiene sia stata erroneamente interpretata la nozione di caso fortuito, attribuendo efficacia liberatoria a un comportamento meramente imprudente della vittima, privo dei requisiti di abnormità, imprevedibilità e inevitabilità.
Deduce, anche, che la Corte romana avrebbe trascurato svariati elementi istruttori decisivi, e in particolare le deposizioni testimoniali che descrivevano lo stato del selciato come liscio, sdrucciolevole e privo di idonea segnaletica di pericolo, nonché la relazione redatta dal Settore lavori pubblici del Comune di Pomezia, dalla quale risultava la riconosciuta pericolosità del pavimento in condizioni di umidità e la necessità di interventi manutentivi. Infine, lamenta, che la Corte di appello avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulla domanda di condanna al risarcimento del danno per omessa manutenzione, difetto di vigilanza e mancata segnalazione del pericolo, ritualmente riproposta in appello e non esaminata nel merito.
Ricorso improcedibile per vizio di notifica
La S.C. non scrutina le censure sopra esposte in quanto il ricorso è improcedibile per vizio di notifica. La ricorrente, pur avendo depositato copia della sentenza notificata munita di relata di notificazione, non ha depositato ciò che integra la notifica, ovverosia il messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. per la modalità telematica della notifica di quel provvedimento.
L’onere di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, la copia autentica della sentenza impugnata recante la relazione di notificazione è imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Non si tratta di un mero formalismo, ma di una esigenza di carattere pubblicistico, che consente alla Corte di Cassazione di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. e, conseguentemente, il rispetto del giudicato formale; difatti, proprio per questa ragione l’improcedibilità del ricorso può essere dichiarata anche d’ufficio, senza che la mancata eccezione o contestazione del controricorrente possa avere alcun effetto.
Nessuna sanatoria se manca la prova della PEC
È ben vero che parte della giurisprudenza ha riconosciuto la sanabilità del vizio derivante dalla sola mancanza dell’attestazione di conformità. La sanatoria opera, da un lato, se la controparte, costituendosi, non proceda al formale disconoscimento della conformità; dall’altro, se il ricorrente integri l’attestazione mancante sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. Tale sanatoria, tuttavia, non avviene quando la controparte rimanga soltanto intimata. Nel caso in esame, il Comune è rimasto parte intimata.
Ciò è del tutto logico in quanto la sanatoria non può estendersi fino a coprire l’ipotesi di mancato deposito materiale della prova della notificazione, potendo operare solo quando sia stata almeno prodotta la stampa del messaggio PEC e dei relativi allegati, su cui la Corte Suprema e la controparte possano compiere le necessarie verifiche.
A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. In tal caso, pur in difetto di deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, il ricorso deve ritenersi procedibile se dal suo stesso contenuto risulta che la notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso in esame, tuttavia, tale prova ha dato esito negativo, non risultando alcun elemento idoneo a consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione rispetto quanto meno al termine breve, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
La Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno






