Un uomo italiano perde la vita in Messico durante una trasferta di lavoro per conto della propria azienda, colpito dal corpo di un pedone investito dal veicolo sul quale viaggiava. Otto anni dopo, i familiari chiedono giustizia, sostenendo la responsabilità del datore di lavoro e del conducente dell’auto. Ma i giudici, prima a Vicenza, poi a Venezia e infine in Cassazione, respingono ogni richiesta: non è stato provato che l’incidente sia avvenuto “in occasione di lavoro”. Per la Suprema Corte, oltre all’improcedibilità del ricorso, i familiari dovranno rispondere anche di lite temeraria (Cassazione civile, sez. III, 16/09/2024, n.24850).
Il caso
Otto anni dopo il decesso del lavoratore, i congiunti si rivolgono al Tribunale di Vicenza invocando la responsabilità del datore di lavoro e del conducente del veicolo sul quale era trasportato.
In particolare, la vittima, in trasferta di lavoro si era recata in Messico più volte per supervisionare la realizzazione di un opificio industriale. Durante il tragitto d ritorno da Monterey alla località di pernotto, il conducente investiva un pedone “che si palesava all’improvviso”. Il corpo del pedone, penetrando all’interno dell’abitacolo, colpì il lavoratore provocandogli lesioni mortali.
Secondo i congiunti dell’evento devono rispondere il conducente del veicolo e il datore di lavoro, tuttavia entrambi i Giudici di merito (Tribunale di Vicenza e Corte di appello di Venezia) rigettano la domanda per mancanza della prova che il sinistro avveniva in occasione di lavoro.
La sentenza d’appello viene impugnata per Cassazione
Preliminarmente viene dato atto del non corretto deposito delle prove di avvenuta notifica che determinano la improcedibilità, ad ogni modo la S.C. aggiunge che il ricorso sarebbe stato inammissibile in modo manifesto anche nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.
Una censura consiste nel fatto che la Corte d’Appello non avrebbe posto a fondamento della decisione tutte le prove raccolte.
Ciò è inammissibile perché tale vizio può essere scrutinato quando il Giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
L’infortunio in trasferta di lavoro
Una seconda censura è fondata sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere che l’infortunio avvenne in occasione di lavoro: sia perché non avrebbe considerato la mappa allegata agli atti di parte, da cui risultava che il luogo dell’infortunio era sulla strada che conduceva dal luogo dell’ispezione al luogo di residenza; sia perché anche l’INAIL con propria circolare aveva stabilito che nel caso di trasferte all’estero “tutto ciò che accade dev’essere considerati in attualità di lavoro”.
Anche questa lagnanza è inammissibile perché l’accertamento dell’occasionalità necessaria tra danno e lavoro è un accertamento di fatto. Inoltre, le determinazioni dell’INAIL ai fini dell’assicurazione obbligatoria infortuni non rilevano in campo di responsabilità datoriale, posto che l’una può sussistere senza l’altra e viceversa.
Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato improcedibile ed essendo la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, i ricorrenti vengono condannati ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.. al pagamento nei confronti del conducente del veicolo dell’importo di euro 2.000,00 e nei confronti della società datrice di lavoro dell’importo di euro 2.000,00, oltre all’importo di euro 1.000,00 in favore della Cassa Ammende e alle spese del giudizio.
Avv. Emanuela Foligno





