In questo caso di incidente stradale provocato da un cane randagio sulla carreggiata la responsabilità ricade esclusivamente sul conducente. Comune di Ruvo di Puglia e ASL BA sono stati ritenuti non responsabili, poiché non è stata provata alcuna omissione specifica dei loro obblighi di controllo. La decisione sottolinea l’importanza della prudenza alla guida, anche di fronte a ostacoli insoliti. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30616).
I fatti
La vittima, mentre percorreva a bordo della propria vettura la strada provinciale 231 nel Comune di Ruvo di Puglia, si scontrava con un cane randagio presente sulla carreggiata così determinando un improvviso sbandamento ed il capovolgimento dell’auto. Nel primo giudizio, dunque, i familiari dell’uomo avevano assunto la responsabilità degli enti convenuti per inosservanza degli obblighi loro imposti dalla L. n. 281/1991 e dalla L.R. Puglia n. 12/95. In quel giudizio si era costituita la sola ASL BA contestando la propria responsabilità. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di prova di un comportamento omissivo degli enti convenuti.
I Giudici di merito rigettano la domanda di risarcimento dei danni iure proprio proposta dai congiunti della vittima nei confronti del Comune di Ruvo di Puglia e della ASL BA. Il Giudice di appello confermava la decisione di primo grado evidenziando che dalla documentazione in atti poteva evincersi la responsabilità esclusiva della vittima stessa.
L’analisi della Cassazione
Innanzitutto i congiunti della vittima contestato l’applicazione dell’art. 1227 c.c. essendo la domanda tardiva.
Ebbene, la critica non è fondata per il concorso di colpa del danneggiato può essere esaminato e verificato anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte.
L’accertamento della responsabilità del solo conducente è stato quindi legittimamente svolto dalla Corte d’Appello a fronte del diniego di responsabilità affermato da entrambi i convenuti; in ogni caso, tale difesa era stata chiaramente proposta nell’atto di costituzione di ASL BA in primo e secondo grado.
Anche la seconda critica non viene accolta. Il Giudice di appello, da un lato, ha condiviso le argomentazioni di primo grado che escludevano la responsabilità degli enti convenuti perché non provata un’omissione specifica degli obblighi di cui alla normativa invocata (L. 281/1991 e L.R. Puglia n. 12/1995), ma, da altro lato, ha aggiunto un’autonoma ragione del decidere fondata sull’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo.
Cane randagio provoca incidente, esclusiva responsabilità dell’automobilista
Infatti, così si è espresso: “Tali non contestati elementi indicano in modo univoco l’esclusiva responsabilità dell’automobilista il quale, nel guidare a velocità eccessiva per le condizioni della strada e nel violare l’obbligo di tenere la destra, non si accorse dell’ostacolo rappresentato dalla presenza del cane sulla corsia di sorpasso, che non stava effettuando un attraversamento improvviso… In sostanza, quindi, la Ford Fiesta trovò sulla corsia di sinistra non l’improvviso ostacolo di un cane in movimento che attraversava ma l’ostacolo, insolito ma ben avvistabile, di un cane che su quella corsia circolava con modalità analoghe ad una vettura. Nulla, quindi, impediva al guidatore di evitare l’urto, tanto più che gli sarebbe bastato di circolare sulla corsia destra come prescritto dal codice della strada. Deve così concludersi che la natura randagia del cane non ebbe rilevanza causale nella dinamica dell’incidente, sì che già per tale sola ragione l’appello risulta infondato”.
Tale accertamento non può essere sindacato in Corte di Cassazione. Ad ogni modo, vi è da ricordare che in materia che la responsabilità applicabile è soggetta al regime probatorio di cui all’art. 2043 c.c. e ciò implica che il danneggiato che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito.
Avv. Emanuela Foligno





