Motivi di ricorso copiati dall’appello, inammissibilità per doppia conforme

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Quando i motivi di ricorso si limitano a riprodurre pedissequamente le stesse censure già proposte e respinte in appello, il ricorso è inammissibile per doppia conforme. In presenza di una doppia conforme, è necessario confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata, altrimenti la Corte non può riesaminare il merito (Corte di Cassazione, seconda penale, sentenza 28 ottobre 2025, n. 35130).

La vicenda

Viene confermata la sentenza del GIP nei confronti della donna condannata per rapina e lesioni in concorso, ma parzialmente modificata nei confronti dell’altra ricorrente, (condannata, sempre in concorso con la prima, per rapina aggravata, porto di arma e lesioni ai danni di tre membri della famiglia vittima della rapina).

La seconda imputata si rivolge alla S.C. lamentando la dichiarazione di responsabilità ed la ricostruzione fattuale che ne costituisce la premessa. La prima, si duole della mancata applicazione del circostante attenuanti e della qualificazione giuridica del reato (furto, anziché rapina).

Inammissibilità per doppia conforme

Quanto lamentato è inammissibile. Innanzitutto, sono generici, in quanto privi della specificità prescritta.

Oltre a ciò, va considerato che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punto di affermazione della penale responsabilità delle imputate, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale.

Allora, dinanzi a una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa loro riproduzione come motivi di ricorso per Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.

Ma v’è di più: incentrato sulla contestata affermazione della responsabilità, le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello, che passa al vaglio puntualmente la tesi difensiva basata sulla contestazione della credibilità di uno dei soggetti scoltati (che già conosceva l’imputata per ragioni professionali) e su un dato intercettivo (confutato in motivazione e non più coltivato nel ricorso per cassazione).

Motivazioni ripetitive, generiche e manifestamente infondate.

Anche quanto lamentato dall’altra imputata (che contesta la responsabilità), nonché molteplici aspetti sanzionatori (tutti puntualmente affrontati e correttamente risolti dalla sentenza di merito) nonché relativi alla qualificazione giuridica del fatto (ove si giunge alla ‘irrealistica’ parcellizzazione del fatto in furto più lesioni), è inammissibile. Sono, praticamente, motivazioni ripetitive, generiche e manifestamente infondate.

Il ricorso di entrambe le imputate viene dichiarato inammissibile e consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.

Redazione

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