Prova della simulazione, doppia conforme e inammissibilità del ricorso

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La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per l’inammissibilità del ricorso quando le decisioni di merito risultano sovrapponibili sotto il profilo logico-argomentativo, offrendo importanti spunti in materia di prova della simulazione e limiti del sindacato di legittimità (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9402).

La Cassa di Risparmio di Carrara propone ricorso al Tribunale di La Spezia chiedendo che venga dichiarata la simulazione assoluta dell’atto di compravendita stipulato il 6 dicembre 2005. In quell’atto, la signora D.V.R. aveva venduto un immobile di sua proprietà a G.B., che poi lo aveva rivenduto a L.G. Il Tribunale accoglie la richiesta della banca. Durante il processo intervengono anche altri creditori della signora D.V., tra cui Intesa San Paolo, Unipol Banca S.p.A. e Italfondiario. La decisione viene impugnata dai soccombenti D.V., G. e L. Con sentenza n. 1733 del 30 dicembre 2019 la Corte d’appello di Genova rigetta l’impugnazione.

Prova della simulazione: limiti e presunzioni nei confronti dei creditori

I Giudici di appello sostengono che, ai sensi dell’art. 1417 c.c., le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione previste per i contraenti dall’art. 2722 c.c. non operano nei confronti dei terzi e dei creditori i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l’esistenza di un accordo simulato con qualunque mezzo, comprese le presunzioni. Aggiungono che, sotto il profilo probatorio, la mancata effettiva corresponsione del prezzo di vendita era stata riscontrata dagli accertamenti del CTU (che avevano altresì riguardato la vendita G.-L.), mentre sarebbe mancata la prova dell’estinzione del mutuo e della cancellazione dell’ipoteca da parte della D.V., la cui conoscenza della propria esposizione debitoria – al momento dell’alienazione in favore del G. – non avrebbe potuto essere messa in dubbio. Ulteriori elementi indiziari sarebbero stati costituiti dalla scansione temporale degli eventi e dal carattere fiduciario del rapporto fra la venditrice e l’acquirente.

Ricorso in Cassazione: le posizioni delle parti e la pronuncia della Suprema Corte

D.V.R. e G.B. propongono ricorso per cassazione. Si sono costituiti con distinti controricorsi L.G., per assumere una posizione adesiva a quella dei ricorrenti, nonché Banca CARIGE s.p.a. (quale società incorporante per fusione Cassa di Risparmio di Carrara), UNIPOL Banca s.p.a. ed NPL Securitisation Europe SPV s.r.l., cessionaria di Intesa San Paolo. La Suprema Corte rigetta le censure e conferma il secondo grado. Secondo i soccombenti la Corte d’appello avrebbe considerato solo taluni fatti secondari, omettendo la disamina di dati e fatti decisivi, con riguardo tanto al prezzo di vendita, quanto alla mancata estinzione del mutuo, alla perdita di scansione temporale dei fatti. Avrebbe anche omesso di valutare un fatto storico oggetto di contraddittorio e decisivo. Le argomentazioni sono inammissibili e comunque infondate.

Violazione di legge e limiti del sindacato di legittimità

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
I ricorrenti devono indicare le norme di legge di cui lamentano la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. I ricorrenti non hanno adempiuto a ciò. La sentenza di secondo grado si pone ben al di sopra del minimo costituzionale.

L’esito dei giudizi di merito prospetta l’ipotesi di “doppia conforme”.

La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il Giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.
Detto in altri termini, in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Nel ricorso, manca qualunque accenno in tal senso. Ad ogni modo, l’accertamento in punto di fatto descritto dalla sentenza impugnata è preciso, analitico e plausibile e le doglianze si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei Giudici di merito.

Il travisamento della prova

Al riguardo viene ricordato che “la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore, o minore, attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal Giudice di merito.”

In punto di diritto, il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione richiede:

  • a) che l’errore del Giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (“demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (“demonstratum”), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre.
  • b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio.
  • c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito.
  • d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).

Ricorso inammissibile e limiti della Cassazione

Tutti i principi sopra indicati non ricorrono nel caso di specie. In conclusione, è inammissibile il ricorso per Cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio si indirizzi, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

Avv. Emanuela Foligno

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