La decisione a commento esprime un concetto fondamentale che, per quanto consta, sino a poco tempo fa veniva sistematicamente respinto. Nel caso di danno da fermo tecnico, il danneggiato dal sinistro non sempre deve provare di avere avuto il veicolo in fermo tecnico (cioè in riparazione), in quanto lo stesso può ritenersi provato facendo ricorso alle presunzioni (cosiddetta prova per presunzione).
In sostanza, non si può esigere dal danneggiato una piena prova di tutti i pregiudizi patiti a causa del fermo tecnico del veicolo incidentato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 6 aprile 2025, n. 9042).
I fatti
Il danneggiato cede il credito risarcitorio conseguente al sinistro, nella parte relativa al fermo tecnico, alla società Save srl che cita in giudizio la società Genialloyd e O.R. per sentirne pronunciare la condanna al pagamento dell’importo dovuto. Entrambi i Giudici di merito rigettano la domanda e la Cassazione conferma.
La cessionaria del credito cita a giudizio ALLIANZ Assicurazioni avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8614/2022 depositata il 31/05/2022.
Nello specifico, il proprietario del veicolo Mercedes, tamponato dalla Volkswagen ed assicurato con Genialloyd SpA, a seguito del sinistro incorso, prese a noleggio un veicolo sostitutivo in attesa della riparazione del proprio e cedette, come sopra detto, in pagamento dell’importo dovuto, di 610 euro, il credito risarcitorio conseguente al sinistro, nella parte relativa al fermo tecnico, alla società Save srl. Quest’ultima convenne in giudizio la società Genialloyd per sentirne pronunciare la condanna al pagamento dell’importo dovuto.
Le eccezioni della compagnia assicurativa
La Genialloyd eccepisce di aver già risarcito i danni e ceduto il credito alla carrozzeria ma deduce che, a seguito di emissione della fattura del 22 gennaio 2020, aveva ricevuto un’altra richiesta risarcitoria a nome della Save SpA – soggetto presso il quale l’attore aveva noleggiato un veicolo sostitutivo – così dando luogo alla illegittima frammentazione del credito. Il Giudice di Pace di Roma rigetta la domanda non essendo stata provata la necessità di procedere al noleggio di un veicolo. La Save srl propose appello censurando l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto essere necessariamente oggetto di prova la necessità del noleggio.
La sentenza del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma, pronunciandosi in appello con sentenza n. 8614 del 31/5/2022, ha condiviso la decisione del Giudice di primo grado sulla mancata prova del danno perché generica, soprattutto a fronte della non coincidenza tra il periodo di tempo di 5 giorni lavorativi necessario per effettuare la riparazione e quello di 11 giorni di durata del noleggio della vettura sostitutiva.
Difatti, il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione non essendo di natura strettamente personale, ma il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (Cass., n. 5447 del 28/2/2020).
La prova del danno da fermo tecnico non è in re ipsa ma deve consistere nella dimostrazione dell’uso specifico per il quale il veicolo avrebbe dovuto essere utilizzato.
La prova del danno da fermo tecnico
La cessionaria del credito invoca l’intervento della Cassazione, che rigetta e conferma il secondo grado. In sostanza, la cessionaria del credito lamenta che il Giudice del merito ha l’orientamento di legittimità secondo cui “la prova del danno da fermo tecnico – che va allegato e provato quanto meno con la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo – non esclude il ricorso ad argomenti presuntivi, come si desume dalla circostanza che alcune voci, quali la perdita del valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, costituiscono certamente danno risarcibile”.
In tal senso si è espressa la Cassazione secondo cui “Il danno da ‘fermo tecnico’ di veicolo incidentato non è in re ipsa ma dev’essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall’illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo”.
La valutazione della Corte di Cassazione
Questo significa che la valutazione del Giudice di secondo grado è corretta laddove ha ritenuto non sufficiente la prova del danno previa però correzione della motivazione nella parte in cui ha richiesto una prova positiva di tutti i pregiudizi patiti in conseguenza della indisponibilità del mezzo. Ebbene, è vero che il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di aver subìto il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma è altresì vero che il verificarsi del danno può ritenersi provato anche facendo ricorso alle presunzioni; non è esigibile che si dia una prova compiuta di tutti i pregiudizi connessi alla indisponibilità del mezzo.
Il diniego di ammissione prove e il rigetto del ricorso
Il Tribunale, riguardo il diniego di ammissione prove, ha rilevato che i capitoli di prova testimoniale formulati fossero del tutto generici essendo volti a provare che il noleggio del veicolo era avvenuto per le esigenze della vita lavorativa e privata senza indicare in alcun modo di quali esigenze lavorative si trattasse, sia se lo stesso avesse famiglia e di quali esigenze si dovesse far carico durante il periodo di noleggio. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Avv. Emanuela Foligno