Danno da fermo tecnico, non basta la mera indisponibilità del mezzo

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danno da fermo tecnico

Per ottenere la liquidazione del danno da fermo tecnico occorre la dimostrazione della spesa sostenuta o della perdita subita

“Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 5447, uniformandosi alla giurisprudenza della stessa Suprema Corte.

Nel caso esaminato il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva affermato, ai sensi dell’art. 2054, comma II, del codice civile, la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti in un incidente stradale, evidenziando che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non escludeva la presunzione di colpa dell’altro, ove, come nella fattispecie, non fosse stata fornita la prova liberatoria di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale e della comune prudenza.

Inoltre, il Giudice di secondo grado aveva escluso il risarcimento il danno da fermo tecnico, come preteso dalla donna, per mancanza di concreta allegazione e di prova dello stesso.

Nel ricorrere per cassazione la donna eccepiva che il Tribunale avesse rigettato l’istanza a dispetto dell’evidente indisponibilità del mezzo in conseguenza dei danni dallo stesso riportati.

Ma gli Ermellini, concordando con il Giudice a quo, hanno spiegato che, per ottenere la liquidazione del danno da fermo tecnico, non basta asserire la mera indisponibilità del mezzo come conseguenza del sinistro che ha provocato i danni al medesimo, bensì è necessario comprovare specificamente di aver sostenuto delle spese per procurarsi un mezzo sostitutivo, oppure che la mancanza di impiego del veicolo ha determinato una perdita economica, avendo il danneggiato dovuto rinunciare agli introiti che avrebbe potuto conseguire impiegando il veicolo.

La redazione giuridica

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