La vicenda ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni del motociclo di proprietà del ricorrente, parcheggiato in strada e privo di copertura assicurativa, cagionati, durante una manovra di retromarcia, del veicolo di proprietà del convenuto

L’azione, proposta davanti al Giudice di Pace di Brindisi, era volta ad ottenere a titolo risarcitorio, la somma di Euro 4.030,46, per i danni fisici subiti dal motociclo, nonché i danni da fermo tecnico durato tre giorni, pari ad Euro 150,00, detratto l’acconto già ricevuto dalla compagnia assicurativa del danneggiante.
Ma sia in primo grado che in appello, la domanda attore era stata rigettata.
A detta del secondo giudice, infatti, la somma ottenuta dalla compagnia assicurativa doveva ritenersi integralmente satisfattiva del danno materiale subito dal motociclo e, inoltre, il danno da fermo tecnico non competeva alla richiedente perché il motociclo, essendo sprovvisto di assicurazione, non poteva circolare.
Seguiva, pertanto, il ricorso per Cassazione.
Si discute se il danno da fermo tecnico sia un danno in re ipsa, come ritenuto dal ricorrente, ovvero se esso debba essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento.

Il tema è stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale protrattosi per decenni.

A decisioni che lo ritenevano liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato – in ragione del fatto che l’autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le pronunce più recenti espressione di tale indirizzo cfr. Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215) – si opponevano pronunce che, ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820).
Senonché, a far data dal 2015, in seno alla Terza Sezione Civile della Cassazione (decisione del 17/07/2015, n. 15089) è maturato e, successivamente si è consolidato, l’indirizzo che ritiene che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; e che la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.

La conclusione, confermata anche nella sentenza in commento, si fonda sulle seguenti premesse:

a) non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l’evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell’interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cass. 04/12/2018, n. 31233);
b) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698).
c) la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall’uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le secondo perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1227 c.c., comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato).
d) il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo.
Ebbene, la sentenza impugnata, a giudizio della Cassazione, aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, negando il risarcimento del danno da fermo tecnico in ragione del fatto che il motociclo era sprovvisto di assicurazione obbligatoria e quindi non poteva circolare.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato in via definitiva.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
IMPATTO CON UN’AUTO IN MANOVRA, MA IL MOTOCICLISTA NON INDOSSAVA IL CASCO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui