Cassazione, la nullità della notifica dell’appello non lo rende inammissibile

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La Cassazione ha recentemente chiarito che la nullità della notifica di un appello non implica automaticamente la sua inammissibilità (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 aprile 2025, n. 9271). Questo principio, ribadito in un’importante sentenza, stabilisce che, anche in caso di errore nella notifica, l’impugnazione può essere sanata attraverso la rinnovazione ex officio, purché la parte intimata si sia comunque costituita in giudizio. In questo contesto, il ricorso del proprietario della moto Yamaha, coinvolto in un sinistro stradale con una BMW, ha visto il suo appello accolto, nonostante le difficoltà procedurali iniziali.

I fatti

Il conducente della moto Yamaha cita in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società proprietaria del veicolo e il conducente e la Zurich Assicurazioni al fine di ottenere la dichiarazione di responsabilità per il sinistro stradale verificatosi in via Collatina a Roma quando l’autovettura BMW andò a collidere con la moto. Il motociclista chiedeva la liquidazione di oltre 70mila euro.

Il Tribunale di Roma rigetta la domanda reputando il conducente della moto Yamaha esclusivo responsabile del sinistro consistito nel tamponamento dell’autovettura conseguente alla brusca frenata della BMW.
In appello, la Zurich Assicurazioni eccepisce l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c. perché tardivamente notificato.

Appello rigettato: la Corte d’Appello dichiara inammissibile il ricorso

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1224 del 17/2/2023, ha accolto l’eccezione di inammissibilità, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 1/12/2016, la notifica dell’appello era avvenuta in data 30/5/2017, ma non era andata a buon fine per essere il notificando, cioè il difensore costituito nel giudizio di primo grado di Zurich, trasferitosi e la rinnovazione della notifica, avvenuta solo in data 25/7/2017, era stata perfezionata quando il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. era già spirato.
Il proprietario della moto ricorre al giudizio della Corte di Cassazione che accoglie essendo la tardività della notifica causa di nullità e dunque andava rinnovata.

Cassazione: la nullità della notifica impone la rinnovazione ex officio

Nello specifico il ricorrente lamenta erronea dichiarazione della inammissibilità pur avendo l’atto comunque raggiunto il suo scopo, costituito dall’avvenuta costituzione in giudizio della Zurich.
Il motivo è fondato: “La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156, comma 2, c.p.c.” (tra le altre Cass., 6-L, n. 3666 del 7/2/2019).
Conclusivamente la Cassazione accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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