In caso di rinoplastica con esito deludente, il mancato raggiungimento del risultato estetico promesso può integrare un vero e proprio inadempimento contrattuale. Il Tribunale di Padova ha affermato che l’accettazione del paziente presso una clinica privata configura un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi verso terzi, da cui discendono, a carico della struttura, obblighi di natura alberghiera, di messa a disposizione di personale medico e paramedico, e di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, con conseguente responsabilità contrattuale della struttura stessa per l’inadempimento di dette obbligazioni o per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario.
Inoltre, poiché in tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica l’obbligazione del chirurgo estetico è qualificabile come obbligazione di risultato, il mancato raggiungimento del risultato estetico promesso e pattuito costituisce, di per sé, inadempimento contrattuale (Trib. Padova, sent. n. 574 del 01/04/2026).
La vicenda
Nel caso de quo, un uomo adiva le vie legali per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a seguito di due interventi di rinoplastica cui era stato sottoposto per correggere la deviazione del setto nasale.
La rinoplastica con esito deludente aveva provocato nel paziente non solo un peggioramento dell’estetica del suo naso, ma anche un aggravamento dei problemi respiratori di cui già soffriva.
Le risultanze della CTU
Il giudice di merito accoglieva la domanda del danneggiato sulla base di quanto emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di ATP.
La CTU riscontrava una grave carenza nella documentazione clinica relativa gli interventi, che non consentiva una compiuta valutazione delle tecniche chirurgiche adottate. Nel merito, il collegio peritale accertava che gli interventi, oltre a non raggiungere il risultato concordato, avevano addirittura aggravato la situazione preesistente, provocando un danno funzionale consistente in un deficit della valvola nasale interna.
Le valutazioni e la pronuncia del Tribunale
Il Tribunale inquadrava la responsabilità della clinica e del chirurgo nell’alveo della responsabilità contrattuale, derivante dal contratto atipico di spedalità, in forza del quale la clinica è tenuta a una prestazione complessa che include, oltre ai servizi di natura alberghiera, la messa a disposizione di personale medico e l’utilizzo di attrezzature adeguate.
Il giudice di merito precisava che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata si origina da un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Conseguentemente, la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, dal momento che sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
Rinoplastica con esito deludente, è inadempimento contrattuale
Il Tribunale richiamava un importante principio di diritto, secondo cui “in tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, l’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche dell’obbligazione di quest’ultimo nei confronti del paziente, la quale ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso”.
Il Tribunale sottolineava anche che in ambito di chirurgia estetica, l’obbligazione del medico si configura come obbligazione di risultato, pertanto il mancato raggiungimento del risultato estetico promesso e pattuito costituisce, di per sé, inadempimento contrattuale.
La condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
In virtù di ciò, i giudici di merito riconoscevano la responsabilità della clinica e del chirurgo e condannavano entrambi al risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche future per un intervento correttivo) e non patrimoniale (danno biologico).
Il Tribunale non riconosceva, invece, a titolo di danno patrimoniale il costo dell’intervento chiesto in restituzione, in quanto la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale non presuppone lo scioglimento del contratto, sicché la restituzione del corrispettivo della prestazione professionale richiede la proposizione di autonoma domanda di risoluzione, non implicita nella sola domanda risarcitoria.
Avv. Giusy Sgrò





