La Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva, bensì richiede la prova della colpa e del nesso causale. Tale nesso deve ritenersi interrotto nel caso in cui l’infortunio sia determinato in via esclusiva dalla condotta abnorme, imprevedibile e arbitraria di un altro dipendente, del tutto sganciata dalle mansioni lavorative e dalle dinamiche aziendali, configurandosi in tal caso un rischio elettivo estraneo al perimetro di protezione della norma (Cass. Civ., ord. n. 19859 del 15/06/2026).
Il caso
La vicenda traeva origine da un grave episodio di infortunio sul lavoro verificatosi all’interno dei locali aziendali. Durante il normale orario lavorativo, un dipendente veniva colpito e lesionato dal lancio di una bottiglia effettuato da un proprio collega.
Dal momento che considerava l’evento riconducibile a una carenza organizzativa e di vigilanza da parte del datore di lavoro, il danneggiato adiva le vie legali per ottenere il ristoro del danno biologico e del danno differenziale, fondando la propria pretesa sulla presunta violazione dell’art. 2087 c.c.
L’accertamento del fatto in primo grado e l’imprevedibilità del gesto violento
Il giudice di prime cure respingeva integralmente la domanda del lavoratore. Nella motivazione della sentenza evidenziava come il gesto del collega si configurasse in termini di assoluta estemporaneità e violenza gratuita.
In base a questa prima ricostruzione, l’azione era del tutto avulsa dal contesto delle mansioni affidate ai dipendenti, ponendosi come un evento imprevedibile che esulava dalle normali dinamiche aziendali e che, pertanto, non poteva essere imputato a una colpa organizzativa dell’imprenditore.
Il vaglio della Corte d’Appello sulla natura non oggettiva della responsabilità datoriale
La decisione di primo grado veniva tempestivamente impugnata dal lavoratore soccombente, il quale doleva, dinanzi ai giudici di secondo grado, una scorretta interpretazione dell’art. 2087 c.c. L’appellante sosteneva che l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro avrebbe dovuto estendersi sino alla prevenzione di qualsiasi situazione di tensione o potenziale conflitto tra il personale.
La Corte territoriale confermava la pronuncia del primo giudice, ribadendo che la disposizione codicistica non introduce una forma di responsabilità oggettiva a carico dell’azienda, bensì richiede pur sempre l’accertamento di un nesso causale e di un profilo di colpa, elementi, nella vicenda esaminata, radicalmente esclusi dall’autonomia della condotta abnorme del terzo.
Il sindacato di legittimità sulla configurabilità del rischio elettivo interruttivo del nesso eziologico
La controversia approdava infine dinanzi alla Corte di Cassazione, che rigettava il ricorso.
Gli Ermellini validavano l’operato dei giudici di merito, offrendo una limpida ricostruzione del perimetro della responsabilità datoriale.
Il Supremo Consesso precisava che il lancio della bottiglia aveva integrato una condotta abnorme, mossa da impulsi strettamente personali e priva di qualsivoglia legame funzionale o strumentale con l’attività d’impresa.
Ai sensi dei principi cardine che regolano il concorso di cause, detto comportamento aveva interrotto il nesso eziologico, ergendosi a causa esclusiva dell’evento lesivo e sollevando l’azienda da ogni addebito.
Il principio giuridico
La Suprema Corte statuiva che l’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 c.c. non può essere convertito in una garanzia oggettiva contro ogni genere di infortunio sul luogo di lavoro. La responsabilità dell’imprenditore trova un limite invalicabile nella condotta del dipendente che sia del tutto imprevedibile, arbitraria e sganciata dalle direttive e dalle mansioni aziendali. In tali ipotesi, l’evento dannoso deve essere ascritto al rischio elettivo generato dallo stesso autore del gesto, con conseguente totale esonero del datore di lavoro da qualsiasi obbligazione risarcitoria.
Conclusioni
L’iter processuale esaminato evidenzia la reale portata dell’art. 2087 c.c. nel nostro ordinamento, smentendo l’equazione automatica tra infortunio sul lavoro e responsabilità dell’imprenditore. Attraverso i tre gradi di giudizio, i giudici hanno ribadito che la tutela della salute del prestatore di lavoro non può spingersi fino a imporre al datore di lavoro un obbligo di vigilanza assoluto e onnipotente sulla sfera psichica dei propri dipendenti.
Il valore di tale decisione risiede nell’aver tracciato una linea netta tra il rischio professionale — che l’azienda ha il dovere di prevedere, gestire e ridurre al minimo — e il rischio generato da condotte umane imprevedibili, isolate e dettate da impulsi personali. Escludendo la natura oggettiva della responsabilità datoriale in presenza di un comportamento del tutto abnorme del terzo, il Tribunale Supremo ha salvaguardato il principio di colpevolezza, confermando che nessuno può essere chiamato a rispondere di un evento che non aveva gli strumenti giuridici, organizzativi e umani per impedire.
Avv. Giusy Sgrò





