Respinto in Cassazione il ricorso di un imputato, accusato di abbandono di animali, che invocava la concessione delle circostanze attenuanti generiche

Era stato condannato, in sede di merito, per il reato di abbandono di animali, ai sensi dell’art. 727 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione contestando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del suo stato di incensuratezza nonché delle buone condizioni di salute in cui erano stati ritrovati i cuccioli abbandonati in strada, in una cassetta di legno.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 2207/2020, ha ritenuto la doglianza inammissibile perché generica e manifestamente infondata.

Per gli Ermellini, infatti, il Giudice a quo aveva adeguatamente e logicamente motivato le ragioni poste a base della negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservando, da un lato, come non fossero rinvenibili in atti elementi positivamente apprezzabili ai fini del loro riconoscimento e, d’altro lato, che l’imputato non era meritevole di fruire di attenuazione del trattamento sanzionatorio per aver palesato con la condotta illecita una sicura insensibilità al rispetto di animali indifesi, tenendo anche conto dell’elevata intensità del dolo.

Il g.i.p., dunque, aveva assunto la propria decisione con motivazione non censurabile e in linea con il principio secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio.

Nel caso in esame, poi, la mancata considerazione dell’incesuratezza non è motivo bastevole per la concessione delle suddette attenuanti, giusta la previsione di cui all’art. 62 bis, terzo comma, cod. pen.

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Gatto attraversa la carreggiata in autostrada: escluso il risarcimento

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui