La presenza di un gatto in un tratto dell’autostrada è qualificabile come evento eccezionale ed imprevedibile

“La fattispecie risulta inquadrabile nella categoria del fatto naturale: un gatto che attraversa la carreggiata di un’autostrada prima dell’alba è qualificabile come evento eccezionale e imprevedibile”. Così ha deciso il Tribunale di Milano (Sez. X, Sentenza n. 413 del 16 gennaio 2020).

Un automobilista cita dinnanzi al Giudice di Pace di Milano la Società autostradale per ottenere la condanna al risarcimento del danno derivante da un sinistro cagionato dalla collisione con un gatto che improvvisamente attraversava la carreggiata autostradale.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la Società autostradale al risarcimento del danno patrimoniale di € 2095,00.

La società autostradale impugna in appello dinnanzi al Tribunale di Milano lamentando la mancata prova del nesso causale.

Il Tribunale di Milano respinge l’appello.

Il danneggiato aveva fornito sia la prova dell’investimento sia del nesso di causalità tra questo e il danno lamentato, circostanza confermata anche dalla Polizia stradale che aveva poi rimosso la carcassa dell’animale.

La Società autostradale si duole anche dell’errata applicazione dell’art. 2051 c.c. e del mancato riconoscimento del caso fortuito.  

Al riguardo il Tribunale rammenta il consolidato orientamento che attribuisce all’art. 2051 c.c. un’ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualsiasi connotato di colpa.

E che la responsabilità del custode può essere esclusa unicamente dal caso fortuito come di recente statuito dalla Suprema Corte “ 31 ottobre 2017 n. 25837 «La condotta della vittima d’un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi “caso fortuito”; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18317/2015)”.

Il Tribunale di Milano ritiene che il caso esaminato rientri nell’ipotesi di caso fortuito.

Difatti, ripercorrendo le tre tipologie di ipotesi esimenti (fatto naturale, fatto del terzo e fatto dello stesso danneggiato) ricorda che sono tutte idonee a interrompere il nesso causale.

Orbene, viene ritenuto che la presenza di un gatto in un tratto pianeggiante dell’autostrada è comunque qualificabile come evento eccezionale ed imprevedibile.

In particolare, la fattispecie risulta inquadrabile nella categoria del fatto naturale: un gatto che attraversa la carreggiata di un’autostrada prima dell’alba e nessuna recinzione avrebbe potuto impedire l’attraversamento di un animale così snello e agile.

 Sussistente, quindi, la prova del caso fortuito la Società autostradale viene dichiarata liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il Tribunale accoglie dunque il motivo di ricorso e condanna l’automobilista alla restituzione delle somme già incamerate.

Avv. Emanuela Foligno

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