Aborto per errato trattamento sanitario e inammissibilità dell’ATP

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Aborto per errato trattamento sanitario e ammissibilità dell'ATP

Aborto per errato trattamento sanitario: il Giudice respinge il ricorso per ATP (Trib. Agrigento, decr., 21 settembre 2023).

Viene dichiarato inammissibile l’ATP con finalità conciliativa sul presupposto che la «lesione del diritto alla genitorialità» a seguito di un aborto per errato trattamento sanitario «non costituisce danno alla salute» e non è quindi suscettibile di valutazione medico legale.

Viene adito il Tribunale di Agrigento per mezzo di Accertamento Tecnico Preventivo finalizzato all’accertamento del nesso di causalità tra lo shock cardiocircolatorio subìto dalla gravida, causato da embolia polmonare, con conseguente aborto spontaneo e la negligente condotta dei Sanitari.

Il Giudice dà atto che l’art. 696 bis. c.p.c. è finalizzato a sollecitare una soluzione conciliativa della lite per l’ipotesi in cui si profili un contenzioso incentrato sull’accertamento, ovvero sulla determinazione di crediti, che traggano fonte da una fattispecie di responsabilità civile, contrattuale ovvero aquiliana. Parimenti dà atto che risulta incontestato il verificarsi dello shock cardiocircolatorio della gravida, seguito da un breve stato di coma e successivo aborto spontaneo, in seguito a conclamata embolia polmonare, risultando tuttavia controverso se in tale accadimento possa ravvisarvi una colpa medica quale causa – o concausa – dell’evento.

Tuttavia, i ricorrenti non avrebbero indicato alcuna conseguenza pregiudizievole che in ipotesi avrebbero patito.

Nello specifico, non sono stati specificamente allegati danni patrimoniali,  né non patrimoniali; né nella narrativa del ricorso e nella ctp versata in giudizio si discute di danno biologico permanente e/o temporaneo patito dalla donna, non si menzionano né si documentano altri, eventuali, pregiudizi non patrimoniali dei coniugi in termini di peggioramento della qualità o delle abitudini di vita e/o agli assetti relazionali della persona (cd. danno esistenziale o danno alla vita di relazione) per effetto dell’asserito inadempimento contrattuale.

Inoltre, sottolinea il Giudice, la ricorrente, già alla terza gravidanza, al momento dell’aborto aveva circa 34 anni e, quindi, in età tale da potere comunque avere altri figli, non avendo, inoltre, perso la capacità di procreare e non essendovi allegazioni su ripercussioni negative sulla vita coniugale e/o sessuale della stessa.

Pertanto, così si esprime : “considerato che l’unico eventuale pregiudizio che potrebbe semmai rilevare – invero nel caso di specie nemmeno dedotto in modo specifico – è la perdita del frutto del concepimento che, tuttavia, non costituisce perdita di una vita ma la perdita di una “speranza di vita”;  con riferimento a questo aspetto, lo svolgimento dell’A.T.P. con finalità conciliativa si rivela inammissibile in quanto, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, la perdita del frutto del concepimento non costituisce danno alla salute, ma lesione del diritto alla genitorialità (Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1998 n. 2677); dunque una posta risarcitoria non suscettibile di valutazione medico legale, non potendosi ancorare alle tabelle di Milano in uso per la liquidazione da perdita del rapporto parentale, stante l’impossibilità di equiparare il danno conseguente alla perdita di una persona vivente, con la quale si aveva un legame affettivo, con la perdita del concepito (non nato), non ancora dotato di una sua autonomia soggettiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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