Il danno non patrimoniale per i parenti delle vittime della strage

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Danno non patrimoniale per i congiunti delle vittime della strage

Parenti delle vittime della strage di Roccaraso e danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. III,  29 settembre 2023, n. 27658).

La vicenda della strage di Roccaraso (risalente alla seconda guerra mondiale) viene trattata dalla Suprema Corte che analizza il principio dell’onere della prova del danno non patrimoniale.

La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il Tribunale rigettava le domande proposte dai ricorrenti per la condanna della Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’eccidio di cui si erano resi responsabili i soldati appartenenti al Corpo d’Armata tedesco, in occasione del quale erano stati uccisi gli abitanti del Comune di Roccaraso.

A fondamento della decisione i Giudici di appello evidenziavano come le pretese risarcitorie non potessero essere accolte, da un lato, in ragione della mancata identificazione, da parte di coloro che avevano agito iure haereditatis, della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell’eredità dei propri danti causa e, dall’altro, non avendo gli interessati adeguatamente comprovato la sussistenza delle conseguenze dannose di natura non patrimoniale concretamente denunciate.

Avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente negato che gli attori, che avevano agito iure haereditatis, potessero comunque rivendicare il conseguimento dell’intero credito risarcitorio spettante all’eredità del proprio dante causa (salva la successiva ripartizione in quota nei rapporti interni tra i coeredi), con la conseguente illegittima negazione del diritto al risarcimento dei danni agli stessi spettante.

La censura è fondata.

Difatti, i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché anche senza il consenso espresso degli altri coeredi, ciascun erede può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.

In particolare, i crediti del de cuius, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all’art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché in conformità al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell’apertura della successione.

Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Sulla scorta di tali principi viene rilevata l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che i coeredi che hanno agito iure haereditatis potessero far valere il credito risarcitorio caduto in comunione ereditaria, senza la previa identificazione della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell’eredità dei propri danti causa (ossia del numero e delle quote di ciascun coerede), non tenendo conto del pieno diritto, riconoscibile in capo a costoro, di rivendicare il credito risarcitorio caduto in comunione nella sua integrità, nei confronti del danneggiante, salva la successiva (eventuale)ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi.

Con il secondo motivo viene eccepito che la Corte del merito avrebbe erroneamente attribuito un carattere decisivo alla mancata condizione di convivenza dei danneggiati con i congiunti vittime dell’eccidio, attenendo la liquidazione del danno non patrimoniale alla valutazione di un quadro complessivo di circostanze, nella specie del tutto trascurate.

Anche questa censura è fondata.

In tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

Inoltre viene ricordato come pacifico che il danno non patrimoniale da lesione, o perdita, del rapporto parentale non può essere rigorosamente circoscritto ai soli familiari conviventi.

Reputa, difatti, la S.C. che il difetto della convivenza non costituisce elemento preclusivo della prova del danno, incombendo al Giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori utilizzabili in relazione al singolo rapporto parentale tenuto conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori.

Avv. Emanuela Foligno

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