La Cassazione si è espressa sull’ accertamento della paternità naturale e sui rimborsi da corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio

Cosa comporta l’ accertamento della paternità naturale in termini di mantenimento del figlio? La madre che fino ad allora ha provveduto al suo sostentamento ha diritto a un rimborso?
A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17140 dell’11 luglio 2017, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Secondo i giudici, l’accertamento della paternità naturale attribuisce lo status di “figlio” fin dalla nascita. Ne consegue, quindi, che il neo dichiarato padre deve rimborsare la madre che abbia provveduto, fino a quel momento da sola, al mantenimento del figlio.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, la Corte d’appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva accertato la paternità di una minore, ponendo a carico del padre l’obbligo di provvedere al suo mantenimento.
Oltre a questo, era stato imposto al padre di rimborsare alla madre una parte degli importi spesi per il mantenimento della figlia, prima di proporre la domanda di accertamento della paternità naturale. Il padre, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Cassazione per annullare la sentenza.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso e considerandolo infondato.
Secondo la Cassazione, la sentenza che consente l’ accertamento della paternità naturale attribuisce lo stato di “figlio” retroattivamente, fin dal momento della nascita, secondo quanto previsto dagli artt. 147 e 148 c.c.
Ne consegue, quindi, che è dal momento della nascita che il neo-dichiarato genitore ha l’obbligo di rimborsare l’altro genitore che si è sempre occupato del mantenimento del figlio da solo, versando la quota di mantenimento di sua competenza.
I giudici hanno poi osservato che tale rimborso ha natura “indennitaria”, “essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il suo mantenimento”.
Nel caso in questione, dunque, i giudici hanno confermato la misura del mantenimento disposta nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che i giudici di primo e secondo grado avevano determinato la stessa facendo riferimento “all’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto in ipotesi di separazione”, tenendo conto dei redditi del padre e nel rispetto del “principio secondo cui le potenzialità economiche del genitore convivente col figlio (in concreto non conosciute) concorrono a garantirgli un soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore”.
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannandolo anche al pagamento delle spese processuali.
 
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