Accertamento delle menomazioni pregresse concorrenti oppure coesistenti

0
menomazioni pregresse

Il CTU ha ben argomentato con riferimento alle menomazioni pregresse inerenti la frattura di L3, in relazione alla quale il Consulente ha accertato che non vi è stato un aggravamento (Tribunale di Milano, Sez. VI, sentenza n. 522/2021 del 26 gennaio 2021)

Viene appellata dinanzi il Tribunale di Milano, in qualità di Giudice d’appello, la decisione resa dal Giudice di Pace di Milano, onde vedere accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro e il diritto al conseguente risarcimento dei danni fisici e materiali.

Il Tribunale ritiene che l’appello sia parzialmente fondato.

Sulla sussistenza del concorso di colpa nella causazione del sinistro risulta corretta l’applicazione da parte del Giudice di Pace l’applicazione dell’art. 2054 comma 2 c.c. in quanto non è stata fornita la prova contraria relativa alla responsabilità da addossare unicamente, o in una percentuale differente, al conducente dell’autoveicolo antagonista.

In tale prospettiva, e in assenza di prove testimoniali, nel caso in cui ciascuno dei due conducenti afferma di avere attraversato l’incrocio con luce verde è pacifica l’applicazione di un pari concorso di responsabilità.

Riguardo l’asserita errata liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice d’appello osserva che il CTU ha svolto il proprio incarico con rigore e attenzione nel pieno contraddittorio tra le parti, giungendo a conclusioni condivisibili di cui viene ribadita la correttezza.

Il CTU ha ben argomentato anche con riferimento alle menomazioni pregresse inerenti la frattura di L3, in relazione alla quale il Consulente ha accertato che non vi sia stato un aggravamento.

In buona sostanza, il CTU ha accertato che l’attore a causa del sinistro non abbia patito conseguenze dannose che hanno reso più penosa la menomazione di cui era già portatore. In altri termini, non ha accertato la presenza di preesistenze concorrenti con quelle provocate dal sinistro, ma solo coesistenti.

L’unico motivo di appello ritenuto fondato è quello inerente la compensazione delle spese nella misura del 50%.

E’ da considerarsi rituale la decisione del Giudice di prime cure di compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza, ma non è corretta la misura della compensazione.

L’attore risulta parzialmente soccombente in quanto la domanda di condanna al pagamento proposta è stata accolta dal Giudice di Pace per un minore importo, ma la terza intervenuta risulta del tutto soccombente con riferimento alla proposta domanda di dichiarazione che, dato il pagamento effettuato in data 16.4.13 dell’importo di euro 650,00, nulla è dovuto all’attore in relazione al danno dallo stesso sopportato .

E’ congruo, pertanto, compensare le spese nella misura di 2/5 e l’intervenuta , in solido ai convenuti contumaci, va condannata a rimborsare all’appellante la restante parte come liquidata in dispositivo ossia l’importo di euro 1.061,04, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte intervenuta, in solido alle parti contumaci, nella medesima misura di tre quinti e quindi per l’importo di euro 270,00.

In conclusione, l’appello viene accolto e in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace vengono compensate le spese del primo giudizio tra le parti in 2/5 e quelle d’appello liquidate nella misura di 3/4.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Sorpasso in prossimità dell’incrocio: negato il risarcimento del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui