La CTU ha accertato che sussiste differenza tra la broncopatia da silicati già riconosciuta dall’Inail al ricorrente e la silicosi polmonare (Tribunale di Crotone, sentenza n. 44/2021 del 22 gennaio 2021)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde ottenere il riconoscimento dell’origine professionale della patologia di “silicosi polmonare” con i conseguenti benefici indennitari.

Il lavoratore deduce di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di numerose imprese con qualifica di gruista – escavatorista, svolgendo mansioni consistenti nell’utilizzo dell’escavatore e altri attrezzi quali martello pneumatico e ad aria compressa, impiegati per la realizzazione di gallerie.

Deduce, inoltre, che l’attività lavorativa è stata svolta con prevalenza e continuità per circa otto – dodici ore al giorno e di essere stato esposto direttamente e quotidianamente a polveri di biossido di silicio in forma cristallina e altre sostanze nocive, che hanno determinato il sorgere della patologia denunciata.

Si costituisce in giudizio l’Inail eccependo l’inammissibilità della domanda poiché al lavoratore, in conseguenza della medesima esposizione al rischio professionale, veniva già riconosciuta, in forza di sentenza n. 2082/2010, la malattia “Broncopatia da silicati”, con danno biologico del 20%, aumentato in sede di revisione, al 40%.

La causa viene istruita attraverso produzione documentale, prova per testi e CTU Medico-Legale, al cui esito il Giudice ritiene la domanda fondata.

Sulla scorta della documentazione prodotta e della prova orale viene ritenuto provato che il lavoratore svolgeva le mansioni e le attività descritte nel ricorso, con esposizione a correlati fattori di rischio.

L’esposizione al rischio professionale non è stata contestata dall’Inail, il quale ha dato atto che al ricorrente era stata già riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, per la medesima esposizione al rischio, la malattia professionale “Broncopatia da silicati”.

Ciò posto, l’eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall’Inail non viene accolta attesi i chiarimenti resi in giudizio dal CTU, specialista in malattie dell’apparato respiratorio, che ha evidenziato “sussiste differenza tra la malattia professionale già riconosciuta al ricorrente e la silicosi polmonare, oggetto del presente giudizio”.

Nello specifico, il Consulente ha accertato “ alla luce della documentazione prodotta e della visita espletata, che il ricorrente è affetto da “silicosi nodulare semplice” , malattia interstiziale, nello specifico, polmonare causata dall’inalazione di polveri contenenti biossido di silicio allo stato libero”.

Il CTU ha quindi accertato l’origine professionale della malattia, contratta dal ricorrente in conseguenza della continua e prolungata esposizione al biossido di silice riconoscendo un danno biologico nella misura del 6%.

Convocato per rendere chiarimenti in ordine all’eventuale identità della malattia professionale già riconosciuta “Broncopatia da silicati” e quella oggetto del presente giudizio “Silicosi polmonare”, il CTU ha precisato che “la broncopatia cronica è malattia cronica dei polmoni, prevalentemente causata da fumo di sigaretta o da inalazione di altre sostanze, compresi i silicati (…) la silicosi polmonare è invece una pneumoconiosi ossia una malattia professionale la cui diagnosi è radiologica unitamente ad una diagnosi istologica e funzionale ..(..).. si tratta di patologie completamente differenti posto che la silicosi polmonare funzionalmente potrebbe estrinsecarsi con una broncopatia, mentre la broncopatia cronica non può dare origine alla silicosi polmonare”.

Alla luce di ciò viene respinta l’eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall’Inail, trattandosi di malattie diverse e viene affermata l’origine professionale della malattia “Silicosi Polmonare” di cui il ricorrente è affetto.

Al riguardo il Giudice precisa che non vi sono ragionevoli motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU, anche in considerazione della specifica competenza del Consulente, specializzato in malattie dell’apparato respiratorio.

In conclusione, il Tribunale dichiara l’origine professionale della patologia “Silicosi polmonare” di cui il lavoratore è affetto da cui è derivata una menomazione quantificata nella misura dell’6%.

Conseguentemente, viene riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire l’indennizzo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.

Le spese di giudizio vengono compensate in considerazione della particolarità della vicenda, mentre le spese di CTU vengono poste a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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