Accertamento dell’invalidità civile e il diritto di difesa delle parti (Cass. civ, sez. lav., 5 aprile 2023, n. 9356).

Il requisito sanitario accertato nel corso del procedimento per l’accertamento dell’invalidità civile.

Il beneficiario proponeva istanza di ATP per la verifica preventiva delle condizioni d’invalidità (art. 445-bis, comma 1, c.p.c.), in vista del conseguimento dell’assegno mensile a favore di mutilati e invalidi civili (L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, recante “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”).

Il Tribunale di Trani omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio e non contestate. Nello specifico, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarava non dovuta all’INPS la rifusione delle spese del procedimento e poneva a carico dell’Istituto medesimo le spese della C.T.U.

Il beneficiario impugna per Cassazione il Decreto di omologa. Con l’unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis, comma 4, c.p.c. e lamenta che il Tribunale di Trani abbia emesso decreto di omologazione, pur non avendo assegnato il termine per esprimere il dissenso. In tal modo, il Tribunale avrebbe pregiudicato le prerogative difensive.

La censura è fondata.

Il ricorrente ha allegato e dimostrato, con la documentazione richiamata a corredo della censura che il Tribunale si è limitato a comunicare il 6 maggio 2019 il deposito della CTU, senza provvedere all’assegnazione di un termine ai sensi dell’art. 445-bis, comma 4, c.p.c., con apposito decreto.

Solo da tale decreto, emesso a conclusione delle operazioni peritali e comunicato alle parti, può decorrere il termine perentorio per contestare le conclusioni del Consulente d’Ufficio, con la conseguente preclusione di ulteriori contestazioni, nelle fasi contenziose prefigurate dall’art. 445-bis, sesto e comma 7, c.p.c., per la parte che non abbia esternato il dissenso secondo le cadenze temporali individuate dalla legge e poi specificate dal giudice.

Nella documentazione esaminata non vi è traccia di un espresso decreto di assegnazione del termine, comunicato alle parti, non si rinviene traccia neppure nel decreto di omologazione impugnato, che si limita a fare generico richiamo alle disposizioni di legge.

Il decreto in questione, nell’omologare l’accertamento del requisito sanitario sulla base della mancanza di contestazioni, incorre nel vizio denunciato dalla parte ricorrente.

Conseguentemente il ricorso viene accolto e il decreto di omologa cassato.

La causa viene rinviata al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, che dovrà applicare il seguente principio di diritto:

“L’intangibilità dell’accertamento del requisito sanitario, omologato dal giudice secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, presuppone che il giudice, concluse le operazioni di consulenza, abbia assegnato con decreto comunicato alle parti un termine per la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non superiore a trenta giorni, e che le parti, con atto scritto depositato in cancelleria, non abbiano formulato contestazioni di sorta nel termine assegnato, anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale (presupposti processuali e condizioni dell’azione)”.

Avv. Emanuela Foligno

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