La Cassazione ha fornito interessanti precisazioni sugli accordi preventivi sul regime giuridico-patrimoniale stabiliti durante la separazione.

Si possono stabilire in fase di separazione accordi preventivi sul regime giuridico-patrimoniale da applicare in un eventuale divorzio? Per la Corte di Cassazione gli accordi sono invalidi per illiceità della causa.
Lo ha stabilito con la sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017, in merito al ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello di revocargli l’assegno divorzile.

La vicenda.

Il Tribunale di Milano in un caso di divorzio ha condannando il marito a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di euro 3.300,00.
Il marito era tenuto al mantenimento diretto del figlio e a versare alla ex moglie, per il mantenimento dell’altro figlio, un assegno mensile di Euro 4.100,00.
Dalla sentenza emerge che il marito ha corrisposto alla moglie anche una somma di euro 1.934.922.
La Corte d’appello ha revocato alla donna l’assegno divorzile per il raggiungimento dell’autosufficienza economica di uno dei figli. Ha poi ridotto anche il mantenimento dell’altro figlio.
Vista la durata del matrimonio, la capacità patrimoniale dei coniugi e il contributo personale della signora, secondo la Corte le aspettava un assegno più basso.
Ritenuta la decisione ingiusta, la donna ha presentato ricorso alla Cassazione.
Per la donna la Corte ha errato nel ritenere “provato l’atto di disposizione compiuto durante il matrimonio, e, comunque, per avergli attribuito la valenza di corresponsione “una tantum” non solo dell’assegno di separazione, ma anche di quello divorzile”.
La Corte di Cassazione ha dato ragione alla signora in quanto l’assegno divorzile va “effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”.

Le precisazioni della corte in materia di accordi preventivi sul regime giuridico-patrimoniale.

La Cassazione precisa che in appello si è erroneamente considerata la somma che il marito ha versato come anticipazione “non solo dell’assegno di separazione ma addirittura di quello divorzile”.
Per la corte questa affermazione è arbitraria e va contro l’orientamento per cui gli accordi preventivi sul regime giuridico patrimoniale sono affetti da nullità.
Gli accordi preventivi sul regime giuridico-patrimoniale sono nulli perché “stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale”.
Gli accordi vanno considerati nulli in due casi. Non solo quando limitano o escludono la possibilità del raggiungimento dell’autosufficienza economica. Ma anche quando la preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio – potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio”.
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso della signora annullando la sentenza della Corte d’Appello.

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