Accusa di aver redatto un bilancio falso: è diffamazione?

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La Cassazione si è espressa sull’ accusa di aver redatto un bilancio falso rivolta all’amministratore di condominio e ai rischi che ne conseguono

Cosa rischia chi rivolge la accusa di aver redatto un bilancio falso al proprio amministratore di condominio?

La Corte di Cassazione penale, con la recente sentenza n. 2627 del 22 gennaio 2018, ha fatto il punto sulla questione.

Per i giudici, rivolgere la accusa di aver redatto un bilancio falso al proprio amministratore di condominio costituisce un evidente attacco personale nei confronti del soggetto incaricato a redigerlo.

Attenzione, dunque, prima di lanciare accuse di questo tipo, in quanto potreste rischiare la condanna per diffamazione.

Nel caso di specie è stato protagonista un condomino. Questi era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “diffamazione” (art. 595 c.p.).

Reato commesso ai danni del proprio amministratore di condominio.

Nello specifico l’uomo era stato ritenuto responsabile per aver diffuso, durante un’assemblea di condominio, uno scritto. In esso lanciava la accusa di aver redatto un bilancio falso proprio nei riguardi dell’amministratore.

Ritenendo la condanna ingiusta, l’uomo aveva deciso di rivolgersi in Cassazione.

Questa, tuttavia, ne ha rigettato il ricorso.

Per i giudici, infatti, era chiara “la natura diffamatoria sia dello scritto diffuso nell’assemblea condominiale che delle dichiarazioni poste in essere dall’imputato durante gli incontri con gli altri condomini dopo l’assemblea condominiale”.

Non solo. Per la Cassazione “affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile”.

Secondo la Cassazione, appariva poi irrilevante che lo scritto in questione non riportasse il nome dell’amministratore.

Questo in quanto, essendo il bilancio un documento che viene predisposto solo dall’amministratore, “è evidente come l’accusa di una sua falsificazione sia diretta allo stesso e, comunque, a soggetto facilmente identificabile”.

Infine, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è sufficiente quanto segue. Ovvero che “l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività”.

Una considerazione già espressa dalla stessa Corte con la sentenza n. 2784 del 2014.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato e la Cassazione ha confermato integralmente la sentenza impugnata.

 

 

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