Investita mentre pattinava in un parcheggio: chi è responsabile?

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La Cassazione ha affrontato il caso di una donna investita mentre pattinava in un parcheggio facendo il punto sulle responsabilità del conducente

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 2342 del 19 gennaio 2018, si è occupata del caso di una donna investita mentre pattinava in un parcheggio, precisando le responsabilità della stessa e del conducente dell’auto.

Secondo la Cassazione, infatti, è vietato pattinare all’interno delle aree adibite a parcheggio.

Nel caso di specie, la vittima del sinistro era una donna investita mentre pattinava in un parcheggio.

La conducente del veicolo che l’aveva investita era stata ritenuta responsabile del reato di “lesioni personali”.

In particolare, secondo il Giudice di Pace di Pescara, pronunciatosi nel primo grado di giudizio, la condotta della pattinatrice non poteva considerarsi illegittima. Ciò dal momento che il luogo dell’incidente non era interdetto al pattinaggio.

Non solo. Sempre secondo il Giudice di Pace, l’art. 190 del Codice della Strada vieta il pattinaggio “solo sulla carreggiata delle strade”. Ovvero, sulla “parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli e come tale distinta dall’area di parcheggio, ove non è previsto alcun specifico divieto di pattinaggio”.

Ritenendo la decisione ingiusta, la conducente del veicolo si è rivolta alla Cassazione sperando di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, il giudice del precedente grado di giudizio, nel condannarla, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 590 c.p. e all’art. 190 cod. strada.

Ciò dal momento che il sinistro era avvenuto mentre la ragazza “stava pattinando in una parte della strada assolutamente vietata, in quanto destinata esclusivamente allo scorrimento dei veicoli, e non già in un’area di parcheggio”.

La Cassazione ha quindi aderito a tali considerazioni, accogliendo il ricorso della conducente.

Insomma, il giudice di pace aveva errato nel ritenere che l’attività di pattinaggio svolta dalla ragazza all’interno del parcheggio fosse legittima.

Rilevava la Corte che, l’art. 190 cod. strada, al comma 8, prevede che la circolazione mediante pattini è “vietata sulle carreggiate delle strade”.

Inoltre, al comma 9 stabilisce che “sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.

Pertanto, poiché il parcheggio è “un’area o un’infrastruttura fuori della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli”, nel quale transitano sia veicoli che pedoni – nel medesimo si verificano “le medesime situazioni di rischio che giustificano il divieto di transito di ‘acceleratori di velocità’ nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni”.

Quindi, il divieto di pattinaggio doveva ritenersi esteso anche al medesimo.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso della conducente già condannata in primo grado.

La causa è stata rinviata al Giudice di Pace di Pescara, affinché lo stesso decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.

 

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