Un breve excursus sulla responsabilità professionale  del medico che traccia il confine tra la sentenza Franzese, legge Balduzzi e la legge Gelli

Cari lettori, in tema con la nostra rivista, ci occuperemo in questo breve articolo dei vari orientamenti che si sono sviluppati nel corso del tempo, per quanto concerne la responsabilità professionale del medico, trattandosi di un tema sempre molto dibattuto, in ragione proprio della delicatezza della materia affrontata.

Sentenza Franzese

La Sentenza Franzese è quella pronunciata dalle Sezioni Unite, individuata dal n° 30328/2002, e ha rappresentato per circa 10 anni il caposaldo a cui l’Autorità Giudiziaria si è uniformata, in materia proprio di colpa medica.

Sul punto, invero, la Giurisprudenza ha affermato che in materia di responsabilità professionale del medico chirurgo, al fine di individuare la sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso cagionato al paziente, occorre svolgere un c.d. “giudizio controfattuale”, condotto alla stregua di regole di esperienza e leggi scientifiche, finalizzato proprio ad accertare se la condotta omessa dal sanitario avrebbe impedito il verificarsi dell’evento ovvero lo avrebbe ritardato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Ossia, se il medico avesse assunto la condotta che, per contro, non ha tenuto, l’evento lesivo al paziente si sarebbe comunque verificato nello stesso tempo e nella medesima modalità oppure non sarebbe accaduto ovvero sarebbe accaduto in un momento significativamente successivo e/o con minore intensità lesiva ?

Pertanto, con la locuzione “giudizio controfattuale” si intende “fare ciò che non è stato fatto”.

Legge Balduzzi

Il Decreto Legge n° 158/2012, poi convertito in Legge n° 189/2012, ossia, la c.d. Legge Balduzzi, ha creato non pochi problemi nelle Aule di Giustizia. In particolare, l’art. 3 della predetta Legge prevedeva espressamente, tra l’altro, che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.

Dunque, da un punto di vista prettamente penale, il citato dettato normativo riduceva la responsabilità penale del medico, ritenendo che essa sussistesse esclusivamente in caso di colpa grave (intesa quale “ profonda imprudenza, estrema superficialità o inescusabili negligenza e disattenzione”), restando esclusa nell’ipotesi di colpa lieve del sanitario, il quale si sia attenuto alle indicazioni tecniche accreditate dalla comunità scientifica.

Legge Gelli-Bianco

Il recente intervento normativo ha introdotto all’interno del codice penale italiano l’art. 590 sexies. La presente Legge opera un ampliamento dei soggetti suscettibili di sanzione penale.

Infatti, alla luce della nuova disciplina, la responsabilità non è solamente del medico, ma, in generale, di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, includendo, di tal guisa, ad esempio, anche gli infermieri ovvero i radiologi.

Inoltre, la norma de qua esclude la responsabilità penale dell’operatore sanitario in caso di evento cagionato da imperizia del medesimo nonché nelle ipotesi in cui egli abbia rispettato le linee guida, adeguate al caso concreto.

In conclusione, fermo restando la responsabilità del medico in caso di mancato rispetto delle linee guida nonché in caso di errore nella diagnosi e dunque della correlativa terapia, il sanitario sarà altresì responsabile anche nell’ipotesi in cui con la sua condotta eviti di ritardare l’evento lesivo ai danni del paziente.

Ciò significa, pertanto, che sussiste la penale responsabilità del medico anche nella ipotesi in cui egli con la propria condotta non ritardi l’evento lesivo ai danni del paziente.

 

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 

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