Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di accusare un avvocato avversario di comportamenti equivoci
È lecito accusare un avvocato avversario di comportamenti equivoci?
Sul punto si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 111/2017, specificando chiaramente che il diritto di difesa non scrimina l’offesa al collega.
Quest’ultima, infatti, deve essere sanzionata come illecito disciplinare.
Infatti, per i giudici non è lecito accusare un avvocato avversario di comportamenti equivoci, in quanto ciò non è più diritto di critica.
Tale comportamento si traduce in offesa, dovendo in tutti gli atti e in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza. Anche attraverso le forme espressive utilizzate.
Nella vicenda in esame, al legale, difensore di un’impresa (presunta) debitrice della fallita, a seguito di un (secondo) giudizio di opposizione a precetto, veniva contestato di aver rivolto al collega affermazioni offensive.
Questi aveva affermato che nel suo operato il collega aveva “negligentemente, ignorato ciò che ben poteva conoscere”. Non solo.
Lo aveva accusato di aver “maliziosamente e colpevolmente serbato un silenzio malizioso, nella consapevolezza della non sussistenza di una forte probabilità dell’esistenza del diritto di credito azionato”.
Il legale affermava che tali azioni non erano state portate avanti con l’intento di “andare ad esercitare un diritto nell’interesse pubblico” a cui era tenuto quale pubblico ufficiale.
Lo scopo sarebbe stato quello “di coartare con la minaccia della procedura esecutiva”, per ottenere in tal modo “risultati non dovuti nell’an e nel quantum”.
Ma accusare un avvocato avversario di comportamenti equivoci, come nel caso di specie, è legittimo?
No, tanto che l’avvocato in questione – dopo essere stato prosciolto in un precedente provvedimento – non è non sfuggito alla condanna per responsabilità disciplinare.
Egli ha infatti ripetuto le sue espressioni “sconvenienti e offensive” nel secondo degli atti di citazione in opposizione, violando così l’art. 20 del Codice Deontologico Forense.
Inoltre, sono stati anche violati gli obblighi di lealtà e correttezza nell’espletamento del mandato difensivo.
Davanti al CNF il ricorrente ha sostenuto di essere già stato giudicato e prosciolto con riferimento alla medesima condotta.
Egli ha affermato che questa è stata carente del necessario “animus iniuriandi”e le sue espressioni prive dei caratteri di offensività e sconvenienza.
Per il Collegio, però, non sussiste un “bis in idem”. E ciò in quanto la condotta giudicata nel secondo giudizio non è la stessa di quella vagliata nel precedente sotto il profilo fattuale, storico e temporale, a causa della sua reiterazione.
Inoltre, risulta evidente la sussistenza di una consapevole volontà dell’incolpato circa l’atto compiuto. Elemento, questo, che configura pienamente l’illecito disciplinare.
Le espressioni usate, infatti, appaiono chiaramente irrispettose e lesive della figura professionale del collega.
Accusare un avvocato avversario di comportamenti equivoci nell’ambito della propria attività difensiva, spiega il CNF, non può essere accettato. E ciò in quanto il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato.
Risulta dunque chiaro che il del diritto di difesa non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione.
Così come non possono essere tollerate espressioni non pertinenti né necessarie a sostenere la tesi adottata. Né, tantomeno, quelle offensive nei confronti del collega.
Pertanto, il Consiglio ha confermato la responsabilità disciplinare a carico del legale, riformulando la sanzione in quella attenuata dell'”avvertimento” in adesione al principio del favor rei.
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