Bonus fiscali per l’acquisto di materiale informatico per chi usufruisce della legge 104, grazie ad aliquota agevolata e detrazione Irpef.

Anche l’ acquisto di materiale informatico rientra nei bonus fiscali previsti dalla legge 104 per le persone con disabilità e i loro familiari.
Si tratta della possibilità di acquistare sussidi tecnici che possano facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Per questo tipo di acquisti, infatti, sono previsti un’aliquota agevolata al 4% (invece di quella ordinaria al 22%) e una detrazione Irpef del 19%.

Cosa rientra nella possibilità di acquisto di materiale informatico agevolato

Nel documento messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate viene specificato quali attrezzature rientrino nel beneficio. Si legge testualmente che rientrano nell’acquisto agevolato “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E’ agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce”.
L’Agenzia quindi specifica che si deve trattare prettamente di “sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”, i quali abbiano l’obiettivo di facilitare “la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura” o di assistere la riabilitazione.

Come ottenere i bonus fiscali

Il documento specifica anche le modalità per avere il riconoscimento dell’aliquota ridotta.  Si legge infatti che la persona portatrice di disabilità deve consegnare al venditore prima dell’acquisto due documenti.
Il primo è la “specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico”.
Il secondo è un certificato rilasciato dalla Asl competente che attesti “l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa”.
 
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