E’ irrilevante il rispetto dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della pronunzia di addebito  della separazione in presenza di una crisi coniugale già in essere e conclamata (Cass. Civ., Vi sez. civ. 1, Ordinanza N. 1715/2019 del 23 gennaio 2019)

La Suprema Corte torna ad argomentare sulla relazione extraconiugale quale causa di addebito della separazione dei coniugi e ribadisce i canoni giurisprudenziali del nesso causale tra la separazione dei coniugi e la relazione extraconiugale.

La vicenda approda in Cassazione per impugnativa avverso la decisione resa dalla Corte d’Appello di Cagliari (Sentenza N. 205/2016 del 29 aprile 2016).

In primo grado i Giudici territoriali di Sassari, previa rituale dichiarazione della separazione personale dei coniugi, affidavano esclusivamente alla moglie il figlio minore e imponevano in capo al padre l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento periodico per il figlio e per la moglie.

L’uomo proponeva appello dinnanzi alla Corte di Cagliari e chiedeva l’addebito della separazione alla moglie per adulterio con conseguente revoca dell’assegno di mantenimento alla stessa e l’affido condiviso del figlio. 

La Corte d’Appello adita accoglieva esclusivamente la doglianza dell’uomo inerente l’errato riconoscimento dell’affido esclusivo del figlio minore alla madre e rigettava tutti gli altri motivi di gravame.

In merito al motivo accolto i Giudici territoriali ritenevano – giustamente – che i rapporti conflittuali tra i coniugi non potevano essere considerati ostativi all’applicazione dell’affidamento condiviso del minore.

Sulla richiesta di addebito della separazione a carico della moglie per la relazione extraconiugale dalla stessa intrattenuta la Corte riteneva inesistente il nesso causale tra la separazione e la relazione adulterina.

Dal giudizio emergeva infatti che la relazione extraconiugale della donna iniziava quando il legame affettivo e la convivenza dei coniugi risultavano già da tempo compromessi.

Per tale ragione i Giudici territoriali non addebitavano la separazione alla moglie e confermavano il diritto della stessa a percepire l’assegno di mantenimento. 

L’uomo propone ricorso in Cassazione dolendosi della mancata ammissione in primo grado della prova testimoniale che avrebbe dimostrato l’addebitabilità alla moglie delle cause scatenanti la crisi coniugale.

Gli Ermellini respingono il ricorso dell’uomo in quanto la decisione della Corte territoriale non può essere sindacata nel giudizio di legittimità poiché basata su una valutazione di merito.

Inoltre viene evidenziato che la Corte territoriale sarda ha svolto una valutazione del tutto coerente all’impronta della giurisprudenza che ritiene irrilevante il rispetto dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della pronunzia di addebito  in presenza di una crisi coniugale già in essere e conclamata.  

La redazione giuridica

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