Non ha alcun diritto al risarcimento, il pedone investito da una autovettura, che sosta non sul marciapiedi ma su una cunetta poco visibile alle auto in circolazione

L’esponente aveva affermato di essere stata investita dall’auto condotta dal convenuto, il quale la travolgeva nel corso di una manovra in retromarcia mentre ella, a piedi, sostava al bordo della strada. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda risarcitoria pur riconoscendo in capo alla vittima un concorso di colpa del 40%. La sentenza trovava conferma anche in appello in virtù del principio secondo il quale in caso di investimento il pedone può essere ritenuto corresponsabile allorché il suo comportamento sia improntato a pericolosità ed imprudenza.

Ed invero, nel caso di specie era stato accertato che la vittima, al momento dell’impatto, era ferma in una cunetta, ovvero non sul marciapiede ma in un avvallamento della sede stradale. In altre parole, si trovava in una “posizione anomala, che la rendeva meno avvistabile e più esposta al pericolo di investimento correttamente considerabile sotto il profilo del concorso di colpa”.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 18593/2019) ha confermato la decisione impugnata dal momento che, come accertato dal tribunale, la danneggiata sostava, a piedi, non sul marciapiedi, come imposto quale corretta e prudente regola di comportamento dall’art. 191 cod. strad., ma sulla sede stradale, benché al bordo di essa, ma comunque “in una cunetta” ovvero in un avvallamento del fondo stradale che non la rendeva visibile agli altri utenti della strada.

Si trattava di condotta non conforme alle regole di prudenza dettate dal Codice della Strada, in particolare quelle dell’art. 190 primo comma che impone: “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. E ancora quelle previste dal quarto comma, in base al quale: 4. E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità”.

È stato perciò ritenuta corretta la valutazione operata dal giudice di secondo grado in ordine alla pericolosità, in concreto, di tale posizione rispetto alla capacità del conducente del veicolo di localizzarla e, quindi, alla imprevedibilità della sua presenza sulla sede stradale e al concorso di colpa pari al del 40%.

La redazione giuridica

Leggi anche:

PEDONE E COMUNE CORRESPONSABILI AL 50%: BUCA NON SEGNALATA E CONDOTTA IMPRUDENTE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui