Risarcimento del danno per occupazione di un’area comune condominiale

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area comune condominiale

Il ristoro dei danni patiti per un disagio arrecato dall’occupazione di un’area comune condominiale è ammesso solamente qualora venga leso un diritto costituzionalmente protetto o nei casi espressamente previsti dalla legge

La privazione dell’utilizzo di un’area comune condominiale da parte di un singolo condomino costituisce un danno patrimoniale in re ipsa risarcibile solo qualora ne derivi impedimento all’uso da parte degli altri condomini.

La vicenda che approda in Cassazione riguarda l’occupazione continua da parte di un singolo condomino della rampa di accesso del garage condominiale e la relativa richiesta del risarcimento del danno per i disagi derivanti.

In primo grado la Condomina ricorrente si vedeva riconosciuta dal Giudice di Pace la domanda risarcitoria e liquidato il danno non patrimoniale in € 300,00.

Il Condomino condannato appellava la pronunzia del Giudice di Pace dinnanzi al Tribunale il quale sulla scia della celeberrima pronunzia a Sezioni Unite del 2008 sul danno esistenziale (SSUU N. 26972/2008) osservava che l’utilizzo illegittimo di uno spazio comune non giustifica una liquidazione equitativa del danno se in concreto non sussiste pregiudizio subito dalla comproprietaria.

La vicenda arriva in Cassazione ove viene confermata integralmente la decisione in appello resa dal Tribunale.

In buona sostanza ciò che viene ribadito è l’ammissibilità al ristoro dei danni patiti solo qualora siano conseguenti alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto e in conformità dei canoni consolidati di lettura dell’art. 2059 c.c.

Nel caso di occupazione di area condominiale, sebbene l’autovettura parcheggiata sulla rampa comune di accesso ostacoli il passaggio, ciò non può essere considerato sufficiente a qualificare risarcibile il danno di natura non patrimoniale invocato dalla ricorrente in quanto non è derivato nessun pregiudizio psico-fisico né tantomeno lesione ai diritti costituzionalmente protetti.

Gli Ermellini quindi confermano che “ove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, possa dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi. Non è invece certamente configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un’area comune condominiale, potendosi ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile” .

La redazione giuridica

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